(Statuto-art. 27)
                              Art. 27. 
                  Comitato per le pari opportunita' 
 
    1. L'Universita' istituisce un comitato per le pari  opportunita'
che, in osservanza dei principi legislativi vigenti  in  materia,  si
occupa di supportare gli organi nell'applicazione di  tali  principi;
in  accordo  con  l'intera  comunita'  universitaria,   si   impegna,
attraverso  iniziative  mirate,  a  favorire  un  ambiente  privo  di
discriminazioni orientato alle pari opportunita'. 
    2. Il comitato per le pari opportunita' e' composto da: 
    a) un/una rappresentante del personale docente; 
    b) un/una rappresentante del personale tecnico ed amministrativo; 
    c) un/una rappresentante degli studenti/delle studentesse. 
    Tutti i componenti del comitato vengono  nominati  ai  sensi  del
regolamento elezioni vigente. 
    3. Il comitato nomina il/la suo/a presidente scegliendolo/a tra i
membri di cui alle lettere a) e b). 
    4. I membri del comitato indicati nelle lettere a) e b) rimangono
in carica tre anni mentre quelli di cui alla lettera c) rimangono  in
carica due anni. 
    5. Le attribuzioni e gli obiettivi sono indicati nel  regolamento
dello stesso comitato pari opportunita'  dell'Universita',  approvato
dal consiglio dell'Universita'. 
    6.  Il  comitato  pari  opportunita'  elabora  per  il  consiglio
dell'Universita' annualmente una relazione sugli obiettivi raggiunti.