Art. 6. Attribuzioni del consiglio dell'Universita' 1. Il consiglio dell'Universita' e' il massimo organo di governo dell'Universita'. 2. Il consiglio dell'Universita': a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' ed emette le relative direttive; b) approva, tenendo conto dei pareri emessi dal nucleo di valutazione e sentito il senato accademico, i piani pluriennali (didattica e ricerca) e il piano di sviluppo dell'Universita'; c) approva, sentito il senato accademico, il programma annuale delle attivita' e la relazione sulla gestione dell'Universita'; d) approva il bilancio di previsione nonche' il bilancio consuntivo dell'Universita'; e) approva le convenzioni che il presente statuto non demanda ad altri organi; il consiglio dell'Universita' puo' delegare la stipula di accordi e convenzioni al/alla presidente, al direttore/alla direttrice o al Rettore/alla Rettrice; f) approva, sentito il senato accademico, l'istituzione e la chiusura di strutture organizzative accademiche, facolta', centri per la didattica e la ricerca; g) approva l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio e di programmi di formazione; h) approva l'istituzione e l'attivazione di spin-off e start-up; i) delibera, su proposta del direttore/della direttrice e sentito il senato accademico, l'istituzione di centri di servizio e ne fissa le regole organizzative e di funzionamento; j) approva, sentiti i consigli di facolta', i ruoli organici del personale docente e delibera, sentito il senato accademico, i criteri per il loro trattamento economico; k) approva annualmente la proposta del/della preside di reclutamento del personale docente nell'ambito dei ruoli organici approvati; l) approva i bandi per le procedure di reclutamento di professori/professoresse e dei ricercatori/delle ricercatrici senior conformemente ai regolamenti interni relativi alla procedura per la nomina in ruolo; m) delibera la nomina di professori/professoresse di ruolo e a tempo determinato nonche' di ricercatori/ricercatrici senior, conformemente ai regolamenti interni relativi alla procedura per la nomina in ruolo; n) delibera la nomina del Rettore/della Rettrice, sentito il senato accademico, nonche' dei prorettori/delle prorettrici, su proposta dello/della stesso/a Rettore/Rettrice; nomina inoltre i presidi/le presidi, eletti/e dai rispettivi consigli di facolta'; o) approva il contratto di lavoro del Rettore/della Rettrice fissando gli obiettivi che lo stesso/la stessa dovra' raggiungere; p) delibera la nomina del direttore/della direttrice su proposta del/della presidente, e ne approva il contratto di lavoro; q) nomina su proposta della commissione di ricerca due professori/professoresse di ruolo membri del presidio di qualita'; r) nomina su proposta della commissione per gli studi due professori/professoresse di ruolo membri del presidio di qualita'; s) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', il piano dell'organizzazione, nonche' ogni altro regolamento che il presente statuto non demanda ad altri organi; t) approva, sentito il senato accademico, il regolamento generale d'Ateneo, i regolamenti delle strutture organizzative accademiche e dei loro organi, delle facolta', dei centri per la didattica e la ricerca, nonche' dei centri di servizio; u) approva, sentito il senato accademico, il calendario accademico; v) delibera l'ammontare delle tasse di iscrizione, dei contributi e degli eventuali esoneri; w) determina, sentito la commissione per gli studi, il numero massimo delle immatricolazioni per ciascun corso di studio; x) approva, su proposta del direttore/della direttrice, i ruoli organici del personale tecnico ed amministrativo, regolando il loro trattamento giuridico ed economico; y) approva, sentito il senato accademico, e con una maggioranza dei due terzi dei membri, le modifiche al presente statuto; z) delibera l'accettazione di donazioni, eredita' e legati; aa) delibera, su proposta del presidente/della presidente, del Rettore/della Rettrice o del senato accademico, il conferimento di onorificenze; bb) delibera su ogni altra questione di interesse per l'Universita' che il presente statuto non demanda ad altri organi. 3. Nei casi di conflitto di competenza tra organi decide il consiglio dell'Universita'. 4. Il consiglio dell'Universita' puo' costituire uno o piu' comitati, cui demandare la trattazione di specifici argomenti e puo' delegare determinate competenze al/alla presidente, al/alla vicepresidente, al Rettore/alla Rettrice, al prorettore/alla prorettrice o al direttore/alla direttrice. 5. I membri del consiglio dell'Universita' hanno il diritto di essere informati su tutte le questioni che riguardano l'Universita'.