(Statuto-art. 7)
 
                               Art. 7. 
                             Presidente 
 
    1. Il/la  presidente  del  consiglio  dell'Universita'  e'  il/la
rappresentante legale dell'Universita'. Esso/essa: 
    a) convoca e presiede il consiglio dell'Universita'; 
    b) esegue le delibere del consiglio dell'Universita', fatte salve
le competenze attribuite al Rettore/alla Rettrice; 
    c) propone  al  consiglio  dell'Universita',  sentito  il  senato
accademico, l'istituzione  e  la  chiusura  di  unita'  organizzative
accademiche, facolta' e centri per la didattica e la ricerca; 
    d) propone al consiglio dell'Universita', sentito  il  Rettore/la
Rettrice l'istituzione di corsi di studio e  cattedre  convenzionate,
nonche'     il     reclutamento     di      professori/professoresse,
ricercatori/ricercatrici e di altro personale accademico; 
    e)   stipula   unitamente   al   Rettore/alla   Rettrice   e   al
direttore/alla direttrice  le  convenzioni  programmatico-finanziarie
con la Provincia autonoma di Bolzano concernenti  gli  obiettivi  che
l'Universita' intende raggiungere; 
    f)   sottoscrive   le   convenzioni   approvate   dal   consiglio
dell'Universita'; 
    g)  emana  lo  statuto,   il   regolamento   didattico   generale
dell'Universita', il regolamento generale  d'Ateneo,  il  regolamento
per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; 
    h) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, i provvedimenti di
competenza del consiglio dell'Universita', salvo ratifica nella prima
seduta immediatamente successiva; 
    i) decide il rinvio delle delibere di altri organi  nel  caso  in
cui siano in contrasto alla legge, ai  regolamenti,  allo  statuto  o
alle  delibere  del  consiglio  dell'Universita'.  Quest'ultimo  deve
essere informato nei casi piu' gravi; 
    j)  nomina   in   accordo   con   il   Rettore/la   Rettrice   il
coordinatore/la coordinatrice del presidio di qualita'; 
    k)  decide  sulla  possibilita'  per  l'Universita'  di  agire  o
resistere in giudizio nei casi di contenzioso; 
    l)  esercita  tutte  le  altre  funzioni  attribuitegli/le  dallo
statuto e  che  spettano  per  legge  al/alla  legale  rappresentante
dell'Universita'. 
    2. Il/la presidente puo' delegare competenze e l'adozione di atti
giuridici. 
    3. Il consiglio dell'Universita' puo' conferire la nomina a  vita
di presidenti onorari/onorarie, scegliendo fra quei/quelle presidenti
cessati/e dalle loro funzioni che si siano particolarmente distinti/e
a favore dell'Universita'.