Art. 7. Presidente 1. Il/la presidente del consiglio dell'Universita' e' il/la rappresentante legale dell'Universita'. Esso/essa: a) convoca e presiede il consiglio dell'Universita'; b) esegue le delibere del consiglio dell'Universita', fatte salve le competenze attribuite al Rettore/alla Rettrice; c) propone al consiglio dell'Universita', sentito il senato accademico, l'istituzione e la chiusura di unita' organizzative accademiche, facolta' e centri per la didattica e la ricerca; d) propone al consiglio dell'Universita', sentito il Rettore/la Rettrice l'istituzione di corsi di studio e cattedre convenzionate, nonche' il reclutamento di professori/professoresse, ricercatori/ricercatrici e di altro personale accademico; e) stipula unitamente al Rettore/alla Rettrice e al direttore/alla direttrice le convenzioni programmatico-finanziarie con la Provincia autonoma di Bolzano concernenti gli obiettivi che l'Universita' intende raggiungere; f) sottoscrive le convenzioni approvate dal consiglio dell'Universita'; g) emana lo statuto, il regolamento didattico generale dell'Universita', il regolamento generale d'Ateneo, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; h) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio dell'Universita', salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva; i) decide il rinvio delle delibere di altri organi nel caso in cui siano in contrasto alla legge, ai regolamenti, allo statuto o alle delibere del consiglio dell'Universita'. Quest'ultimo deve essere informato nei casi piu' gravi; j) nomina in accordo con il Rettore/la Rettrice il coordinatore/la coordinatrice del presidio di qualita'; k) decide sulla possibilita' per l'Universita' di agire o resistere in giudizio nei casi di contenzioso; l) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli/le dallo statuto e che spettano per legge al/alla legale rappresentante dell'Universita'. 2. Il/la presidente puo' delegare competenze e l'adozione di atti giuridici. 3. Il consiglio dell'Universita' puo' conferire la nomina a vita di presidenti onorari/onorarie, scegliendo fra quei/quelle presidenti cessati/e dalle loro funzioni che si siano particolarmente distinti/e a favore dell'Universita'.