Art. 3 
 
 
               Programmazione finanziaria 2016 - 2018 
 
  1. Tenuto conto di  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  7,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  27  gennaio  1998,  n.  25,
dall'art. 10  del  decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  49,  e
dall'art. 60 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  nell'ambito  delle
assegnazioni annue del Fondo per  il  finanziamento  ordinario  delle
Universita'  statali  si   procede   annualmente   al   riparto   del
finanziamento non vincolato nella destinazione secondo i criteri e le
percentuali di cui alla Tabella 1: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. Con riferimento alle Universita' non statali, la quota  relativa
alla programmazione triennale 2016-2018 viene annualmente individuata
nel decreto ministeriale con il quale  sono  definiti  i  criteri  di
ripartizione del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243,
nella  medesima  misura  percentuale  di  quella  prevista   per   le
Universita' statali.