Art. 3 Programmazione finanziaria 2016 - 2018 1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, dall'art. 10 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dall'art. 60 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nell'ambito delle assegnazioni annue del Fondo per il finanziamento ordinario delle Universita' statali si procede annualmente al riparto del finanziamento non vincolato nella destinazione secondo i criteri e le percentuali di cui alla Tabella 1: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Con riferimento alle Universita' non statali, la quota relativa alla programmazione triennale 2016-2018 viene annualmente individuata nel decreto ministeriale con il quale sono definiti i criteri di ripartizione del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, nella medesima misura percentuale di quella prevista per le Universita' statali.