Art. 5 
 
 
             Valorizzazione dell'autonomia responsabile 
 
  1. Per il perseguimento dell'obiettivo  D,  a  decorrere  dall'anno
2017, una quota pari  al  20%  della  quota  premiale  del  Fondo  di
finanziamento ordinario ovvero del contributo di cui  alla  legge  n.
243/1991 e' distribuita tra gli Atenei  secondo  i  miglioramenti  di
risultato relativi ad indicatori autonomamente  scelti  dagli  stessi
nell'ambito di  quelli  riportati  all'Allegato  2  e  relativi  alla
qualita' dell'ambiente della ricerca (gruppo 1), alla qualita'  della
didattica (gruppo  2)  e  alle  strategie  di  internazionalizzazione
(gruppo 3). 
  2. Al fine di cui al comma 1 ogni Ateneo e' tenuto a individuare  e
comunicare al Ministero, entro il 20 dicembre 2016, due gruppi  e  un
indicatore per ciascuno di essi che saranno utilizzati ai fini di cui
ai commi 3 e 4. 
  3. Sara' cura del Ministero suddividere il 20% della quota premiale
del FFO in 3 raggruppamenti dove confluiscono rispettivamente  coloro
che hanno scelto le seguenti combinazioni di  indicatori  (gruppo  1;
gruppo 2); (gruppo 1; gruppo 3); (gruppo 2; gruppo 3). Gli Atenei  di
ciascun raggruppamento concorreranno al riparto  di  una  somma  pari
all'incidenza percentuale,  sul  FFO  2016,  della  componente  costo
standard (1) degli Atenei stessi. 
  4. Il Ministero procedera' annualmente al calcolo degli  indicatori
e attribuira' a ciascun Ateneo un importo pari al  peso  del  singolo
Ateneo nell'ambito del relativo raggruppamento secondo  le  modalita'
indicate nel medesimo Allegato 2. 
  5. Per l'anno 2016, gli indicatori e le modalita' di riparto  della
quota di cui al comma  1  sono  stabiliti  nel  decreto  ministeriale
adottato ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 552  del  6
luglio 2016 per le Universita' statali e nel  corrispondente  decreto
ministeriale con il quale sono stabiliti i  criteri  di  riparto  del
contributo di cui alla legge  n.  243/1991  per  le  Universita'  non
statali. 

(1) Per le Istituzioni universitarie cui non e' applicabile il  costo
    standard, sara' utilizzata l'incidenza  percentuale  della  quota
    base del FFO e, per le Universita' non  statali  che  partecipano
    alla  quota  premiale,  dell'incidenza  della  quota   base   del
    contributo di cui alla Legge 243/1991.