Art. 7 
 
 
                Programmazione del personale docente 
 
  1. Gli indirizzi per la programmazione del personale docente di cui
all'art. 1-ter, comma 1, lettera  e)  del  decreto-legge  31  gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, sono  definiti  per  il  triennio  2016-2018  nell'ambito  del
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  7  luglio  2016,
adottato su proposta  del  Ministro,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze   e   con   il   Ministro   per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art.  4,
comma 5, del decreto legislativo n. 49/12. 
  2. Le politiche di reclutamento degli Atenei adottate in attuazione
della programmazione di cui al comma 1  concorrono  al  conseguimento
dell'obiettivo di cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  c)  (giovani
ricercatori e premi per merito ai docenti), del presente  decreto.  A
tal fine, l'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 963/2015  e'
sostituito con il seguente: «Su  proposta  dell'Universita',  tenendo
conto della rilevanza del  programma  di  ricerca,  i  vincitori  dei
programmi finanziati  dallo  European  Research  Council  (ERC)  "ERC
Starting Grant", "ERC Consolidator Grant", "ERC Advanced  Grant",  in
qualita' di "Principal Investigator" (PI), possono essere destinatari
di chiamata diretta per la copertura di posti di ricercatore a  tempo
determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della  legge  n.
240 del 2010, ovvero di professore di ruolo di II o di I fascia».