(Allegato 3)
 
                                                           Allegato 3 
 
Linee  guida  sulla   programmazione   delle   Universita'   relativa
                 all'accreditamento di corsi e sedi 
 
    I criteri, le  modalita'  e  gli  indicatori  dell'accreditamento
iniziale e periodico sono  definiti  con  apposito  DM,  su  proposta
dell'ANVUR, sulla base delle linee di indirizzo di cui ai  successivi
punti 1, 2 e 3. 
1. Accreditamento iniziale e istituzione dei corsi di studio. 
    Le Universita' possono istituire, previo accreditamento iniziale,
le seguenti tipologie di corsi di studio: 
    a. Corsi di studio convenzionali. Si tratta di  corsi  di  studio
erogati interamente in  presenza,  ovvero  che  prevedono  -  per  le
attivita' diverse dalle attivita' pratiche e  di  laboratorio  -  una
limitata attivita' didattica erogata con  modalita'  telematiche,  in
misura non superiore a un decimo del totale. 
    b. Corsi di studio con modalita' mista. Si  tratta  di  corsi  di
studio che prevedono la erogazione con modalita' telematiche  di  una
quota significativa delle attivita' formative, comunque non superiore
ai due terzi. 
    c. Corsi di studio prevalentemente a distanza. Si tratta di corsi
di studio  erogati  prevalentemente  con  modalita'  telematiche,  in
misura superiore ai due terzi delle attivita' formative. 
    d. Corsi di studio integralmente a distanza. In tali corsi  tutte
le attivita' formative sono svolte con modalita' telematiche;  rimane
fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di  profitto  e
di discussione delle prove finali. 
    I corsi di studio nelle classi relative alle discipline dall'art.
1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999,  n.  264,  nonche'
dei diplomi di  specializzazione  di  cui  all'art.  34  del  decreto
legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,  possono  essere   istituiti
esclusivamente secondo la tipologia a). I corsi  afferenti  a  classi
che prevedono per il perseguimento di specifici obiettivi  formativi,
particolari  attivita'  pratiche  e  di  tirocinio,  disciplinate  da
disposizioni di legge o dell'Unione Europea, ovvero che prevedano  la
frequenza di laboratori  ad  alta  specializzazione,  possono  essere
istituiti esclusivamente secondo le tipologie a) o b). 
    Le   Universita'   telematiche    possono    istituire,    previo
accreditamento iniziale, esclusivamente i corsi di tipologia c) e d).
Le Universita' telematiche possono altresi' istituire i corsi di  cui
tipologia b), sulla base di specifiche convenzioni con le Universita'
non  telematiche  italiane  che  prevedano  il  rilascio  del  titolo
congiunto ai sensi dell'art. 3, c. 10, del DM n. 270/2004. 
    Ai fini dell'accreditamento dei corsi di tipologia a), b)  e  c),
tutte le Universita' sono  tenute  ad  acquisire  preventivamente  il
parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento  competente
per territorio. I Rettori delle Universita'  telematiche  partecipano
alle  deliberazioni   del   Comitato   regionale   di   coordinamento
limitatamente all'esame di proposte dei corsi di tipologia c). 
    Gli indicatori per l'accreditamento dei  corsi  sono  basati  sul
rispetto di requisiti di adeguatezza della docenza, dei tutor e delle
strutture nonche' in coerenza con gli Standard e Linee guida  europei
per   l'assicurazione   della   qualita'   e   sono    opportunamente
differenziati in  relazione  alle  specificita'  delle  modalita'  di
erogazione della didattica. Essi sono altresi' differenziati  per  le
Scuole e per i Collegi Superiori istituiti dalle universita' e per le
Scuole Superiori a Ordinamento speciale. 
    A tal fine, i predetti  indicatori  tengono  conto  altresi'  del
carattere "internazionale" del corso, relativamente a: 
    corsi interateneo con Atenei stranieri, che prevedono il rilascio
del titolo congiunto, doppio o multiplo; 
    corsi con mobilita' internazionale strutturata  per  i  quali  si
prevede o e' gia'  certificato  che  almeno  il  20%  degli  studenti
iscritti acquisiscano o abbiano acquisito almeno 12 CFU all'estero; 
    corsi erogati in lingua straniera; 
    corsi di Laurea Magistrale con la partecipazione  di  Universita'
italiane  e   selezionati   per   un   co-finanziamento   comunitario
nell'ambito del programma comunitario  "Erasmus  plus  2014  -  2020"
Azione Centralizzata Chiave 1. 
    In relazione al fabbisogno e all'attuale offerta formativa per  i
corsi di laurea magistrale a ciclo unico con programmazione nazionale
degli accessi, con l'esclusione della formazione insegnanti,  non  si
da' luogo all'accreditamento e alla istituzione  di  nuovi  corsi  di
studio in tali classi, con l'eccezione dei corsi in lingua  straniera
o interateneo con Atenei stranieri per quelle Universita'  che  hanno
gia' accreditato un corso di studio nella classe  in  questione.  Con
decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, sono  altresi'  individuate  e
aggiornate triennalmente le classi dei corsi di studio per  le  quali
l'offerta di laureati e' piu' che sufficiente a soddisfare i relativi
fabbisogni  formativi  del  mondo  del  lavoro;  non  si  da'   luogo
all'istituzione di nuovi corsi in tali classi,  con  l'eccezione  dei
corsi in lingua straniera o  interateneo  con  Atenei  stranieri  per
quelle Universita' che hanno gia' accreditato un corso  nella  classe
in questione. 
2. Accreditamento iniziale delle sedi decentrate. 
    I corsi di studio e le relative strutture  didattiche  competenti
possono essere istituiti presso le sedi dell'Ateneo, ovvero  in  sedi
decentrate,  previo  accreditamento  della   sede   decentrata.   Gli
indicatori per l'accreditamento della  sede  decentrata  devono,  fra
l'altro, accertare la sussistenza in tale sede di centri  di  ricerca
funzionali alle  attivita'  produttive  del  territorio,  nonche'  la
presenza di adeguate strutture edilizie e strumentali,  didattiche  e
di ricerca e dei servizi per gli studenti, comprese le  attivita'  di
tutorato. 
    I corsi di studio  delle  professioni  sanitarie  sono  istituiti
presso le aziende ospedaliero-universitarie, le altre  strutture  del
servizio sanitario-nazionale, e le istituzioni  private  accreditate,
sulla base di protocolli di intesa  fra  Universita'  e  Regione,  ai
sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni. 
    I corsi di studio prevalentemente a distanza  (tipologia  1.c)  e
integralmente a distanza  (tipologia  1.d)  possono  essere  istituti
esclusivamente presso la sede dell'Ateneo. Eventuali sedi  distaccate
possono essere previste esclusivamente ai  fini  delle  verifiche  di
profitto da commissioni di esame costituite  con  modalita'  definite
dal  regolamento  didattico  d'Ateneo,  che  assicurino  comunque  la
presenza di almeno 1 docente ogni 30 studenti. 
3. Accreditamento periodico di corsi e delle sedi. 
    Al  termine  del  primo  triennio  dall'accreditamento  iniziale,
l'attivazione dei corsi di studio e'  subordinata  all'accreditamento
periodico, che si basa principalmente sulla valutazione dei risultati
conseguiti  monitorati  attraverso  indicatori  proposti   dall'ANVUR
tenuto conto di quelli indicati nel presente  decreto,  favorendo  la
possibilita'  di  scelta  autonoma  degli  Atenei  di   parte   degli
indicatori su cui essere misurati. 
    L'accreditamento periodico  delle  sedi  si  basa  sui  risultati
dell'accreditamento periodico dei corsi di studio e sulla valutazione
del rispetto di requisiti complessivi di adeguatezza e sostenibilita'
delle  dotazioni  strutturali,  finanziarie  e  di  docenza,  per  lo
svolgimento delle attivita' didattiche, di ricerca e dei servizi agli
studenti.