Allegato 3 Linee guida sulla programmazione delle Universita' relativa all'accreditamento di corsi e sedi I criteri, le modalita' e gli indicatori dell'accreditamento iniziale e periodico sono definiti con apposito DM, su proposta dell'ANVUR, sulla base delle linee di indirizzo di cui ai successivi punti 1, 2 e 3. 1. Accreditamento iniziale e istituzione dei corsi di studio. Le Universita' possono istituire, previo accreditamento iniziale, le seguenti tipologie di corsi di studio: a. Corsi di studio convenzionali. Si tratta di corsi di studio erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono - per le attivita' diverse dalle attivita' pratiche e di laboratorio - una limitata attivita' didattica erogata con modalita' telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale. b. Corsi di studio con modalita' mista. Si tratta di corsi di studio che prevedono la erogazione con modalita' telematiche di una quota significativa delle attivita' formative, comunque non superiore ai due terzi. c. Corsi di studio prevalentemente a distanza. Si tratta di corsi di studio erogati prevalentemente con modalita' telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attivita' formative. d. Corsi di studio integralmente a distanza. In tali corsi tutte le attivita' formative sono svolte con modalita' telematiche; rimane fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto e di discussione delle prove finali. I corsi di studio nelle classi relative alle discipline dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonche' dei diplomi di specializzazione di cui all'art. 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono essere istituiti esclusivamente secondo la tipologia a). I corsi afferenti a classi che prevedono per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attivita' pratiche e di tirocinio, disciplinate da disposizioni di legge o dell'Unione Europea, ovvero che prevedano la frequenza di laboratori ad alta specializzazione, possono essere istituiti esclusivamente secondo le tipologie a) o b). Le Universita' telematiche possono istituire, previo accreditamento iniziale, esclusivamente i corsi di tipologia c) e d). Le Universita' telematiche possono altresi' istituire i corsi di cui tipologia b), sulla base di specifiche convenzioni con le Universita' non telematiche italiane che prevedano il rilascio del titolo congiunto ai sensi dell'art. 3, c. 10, del DM n. 270/2004. Ai fini dell'accreditamento dei corsi di tipologia a), b) e c), tutte le Universita' sono tenute ad acquisire preventivamente il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento competente per territorio. I Rettori delle Universita' telematiche partecipano alle deliberazioni del Comitato regionale di coordinamento limitatamente all'esame di proposte dei corsi di tipologia c). Gli indicatori per l'accreditamento dei corsi sono basati sul rispetto di requisiti di adeguatezza della docenza, dei tutor e delle strutture nonche' in coerenza con gli Standard e Linee guida europei per l'assicurazione della qualita' e sono opportunamente differenziati in relazione alle specificita' delle modalita' di erogazione della didattica. Essi sono altresi' differenziati per le Scuole e per i Collegi Superiori istituiti dalle universita' e per le Scuole Superiori a Ordinamento speciale. A tal fine, i predetti indicatori tengono conto altresi' del carattere "internazionale" del corso, relativamente a: corsi interateneo con Atenei stranieri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo; corsi con mobilita' internazionale strutturata per i quali si prevede o e' gia' certificato che almeno il 20% degli studenti iscritti acquisiscano o abbiano acquisito almeno 12 CFU all'estero; corsi erogati in lingua straniera; corsi di Laurea Magistrale con la partecipazione di Universita' italiane e selezionati per un co-finanziamento comunitario nell'ambito del programma comunitario "Erasmus plus 2014 - 2020" Azione Centralizzata Chiave 1. In relazione al fabbisogno e all'attuale offerta formativa per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico con programmazione nazionale degli accessi, con l'esclusione della formazione insegnanti, non si da' luogo all'accreditamento e alla istituzione di nuovi corsi di studio in tali classi, con l'eccezione dei corsi in lingua straniera o interateneo con Atenei stranieri per quelle Universita' che hanno gia' accreditato un corso di studio nella classe in questione. Con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, sono altresi' individuate e aggiornate triennalmente le classi dei corsi di studio per le quali l'offerta di laureati e' piu' che sufficiente a soddisfare i relativi fabbisogni formativi del mondo del lavoro; non si da' luogo all'istituzione di nuovi corsi in tali classi, con l'eccezione dei corsi in lingua straniera o interateneo con Atenei stranieri per quelle Universita' che hanno gia' accreditato un corso nella classe in questione. 2. Accreditamento iniziale delle sedi decentrate. I corsi di studio e le relative strutture didattiche competenti possono essere istituiti presso le sedi dell'Ateneo, ovvero in sedi decentrate, previo accreditamento della sede decentrata. Gli indicatori per l'accreditamento della sede decentrata devono, fra l'altro, accertare la sussistenza in tale sede di centri di ricerca funzionali alle attivita' produttive del territorio, nonche' la presenza di adeguate strutture edilizie e strumentali, didattiche e di ricerca e dei servizi per gli studenti, comprese le attivita' di tutorato. I corsi di studio delle professioni sanitarie sono istituiti presso le aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del servizio sanitario-nazionale, e le istituzioni private accreditate, sulla base di protocolli di intesa fra Universita' e Regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. I corsi di studio prevalentemente a distanza (tipologia 1.c) e integralmente a distanza (tipologia 1.d) possono essere istituti esclusivamente presso la sede dell'Ateneo. Eventuali sedi distaccate possono essere previste esclusivamente ai fini delle verifiche di profitto da commissioni di esame costituite con modalita' definite dal regolamento didattico d'Ateneo, che assicurino comunque la presenza di almeno 1 docente ogni 30 studenti. 3. Accreditamento periodico di corsi e delle sedi. Al termine del primo triennio dall'accreditamento iniziale, l'attivazione dei corsi di studio e' subordinata all'accreditamento periodico, che si basa principalmente sulla valutazione dei risultati conseguiti monitorati attraverso indicatori proposti dall'ANVUR tenuto conto di quelli indicati nel presente decreto, favorendo la possibilita' di scelta autonoma degli Atenei di parte degli indicatori su cui essere misurati. L'accreditamento periodico delle sedi si basa sui risultati dell'accreditamento periodico dei corsi di studio e sulla valutazione del rispetto di requisiti complessivi di adeguatezza e sostenibilita' delle dotazioni strutturali, finanziarie e di docenza, per lo svolgimento delle attivita' didattiche, di ricerca e dei servizi agli studenti.