(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Assoavi - Associazione Nazionale Allevatori e Produttori Avicunicoli 
                Via Punta di Ferro, 2 - 47122 Forli' 
 
 
            DECRETO MINISTERIALE N. 4337 del 4 marzo 2011 
 
"LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI DISCIPLINARI DI  PRODUZIONE  PER  I
  PRODOTTI ZOOTECNICI AFFERENTI  AL  SISTEMA  DI  QUALITA'  NAZIONALE
  ZOOTECNIA" 
 
                 ALLEGATO ALL'ISTANZA RICONOSCIMENTO 
                     DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 
 
 
                              SCHEDA 6 
                     DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 
 
 
                                Uovo 
                                  + 
                         Qualita' ai cereali 
 
 
  Descrizione degli aspetti tecnici legati al metodo di ottenimento 
           del prodotto oggetto del presente Disciplinare 
 
    La  specificita'  e'  data  in   maniera   prioritaria   da   due
caratteristiche particolarmente legate  alla  qualita'  dell'uovo  da
consumo fresco: la freschezza (intesa come prossimita' del consumo al
momento della deposizione) e la salubrita' (intesa come controlli  di
natura igienico-sanitaria e  natura  degli  ingredienti  della  dieta
alimentare della gallina), cui ultimamente si e' aggiunto il  livello
di attenzione e rispetto del benessere animale. 
    Pertanto: 
      con  l'intento  di  innalzare  le  prerogative  di   freschezza
dell'uovo a marchio SQN, il tempo che intercorre tra la deposizione e
l'immissione nel circuito distributivo  e'  stato  significativamente
ridotto rispetto a quello previsto dalle norme di commercializzazione
attualmente in vigore; 
      sono stati intensificati i controlli di carattere  sanitario  e
resa obbligatoria la vaccinazione contro la  Salmonella  Enteritidis,
alla luce delle crescenti legittime aspettative di garanzia sotto  il
profilo igienico-sanitario dell'uovo e dello stato  di  salute  delle
ovaiole; 
      sotto l'aspetto puramente nutrizionale, la  razione  alimentare
e' stata prevista essere costituita da una quantita' preponderante di
cereali, leguminose,  minerali  e  vitamine,  finalizzata  a  rendere
l'uovo  assolutamente  "trasparente"  in   termini   alimentari   con
l'utilizzo  esclusivo   di   ingredienti   pigmentanti   naturali   e
l'esclusione delle farine proteiche di origine animale. 
1. Requisiti specifici 
    Le aziende di allevamento che aderiscono al presente Disciplinare
devono essere registrate  presso  le  Aziende  UU.SS.LL.  cosi'  come
previsto dalle normative di settore per la protezione  delle  galline
ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di  allevamento:
visti  il  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  146,   recante
attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa  alla  protezione  degli
animali negli allevamenti; il decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
281, e successive modificazioni;  il  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112, e successive modificazioni; la Direttiva 1999/74/CE; la
Direttiva 2002/4/CE; il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267  e
successive modificazioni). 
2. Campo di applicazione 
    Il  presente  Disciplinare  si  applica  durante  il  periodo  di
deposizione di ovaiole allevate per la produzione di uova da consumo.
Esso include inoltre alcuni requisiti e specifiche  riguardanti  fasi
di attivita' svolte da altri operatori o in centri aziendali  diversi
da  quelli  di  deposizione  delle  uova  (mangimificio,  centro   di
selezione e imballaggio delle uova, ecc.). 
3a. Tipologie e tecniche di conduzione d'allevamento 
    3a.1. Gli animali devono essere mantenuti in allevamenti conformi
alle prescrizioni della Direttiva 74/99 CE e alla legge  italiana  di
recepimento con decreto legislativo n. 267 del 29 luglio 2003 e segg. 
    3a.2. Potranno pertanto essere riconosciute a  marchio  SQN  uova
deposte in sistemi di allevamento con i codici: 0 - 1 - 2 - 3. 
    3a.3. Le ovaiole dovranno essere state tutte vaccinate contro  la
Salmonella Enteritidis. Le uova deposte da animali sui quali  non  e'
stata effettuata la suddetta vaccinazione sono escluse  dal  circuito
del Sistema di Qualita' Superiore Nazionale Zootecnia e non  potranno
fregiarsi del marchio previsto dall'art. 12 del decreto  ministeriale
n. 4337 del 4 marzo 2011. 
    3a.4. Il  personale  di  allevamento  deve  possedere  conoscenze
adeguate  in  materia  di  benessere  animale,   anche   tramite   la
partecipazione  a  corsi  di  formazione  organizzati  da   organismi
pubblici o privati. 
3b. Tecniche di alimentazione 
    3b.1.  L'azienda  di  allevamento  deve  predisporre   e   tenere
aggiornati i piani di formulazione e razionamento alimentare. 
    3b.2. Tali piani devono tenere conto delle esigenze  nutrizionali
delle ovaiole nelle diverse fasi di sviluppo. 
    3b.3.   La   razione   alimentare   deve   avere   le    seguenti
caratteristiche: 
      i cereali costituiscono almeno il 60% in peso della formula del
mangime. In tale caso, fatta 100 la quantita' di cereali, questa puo'
comprendere al massimo il 15% di sottoprodotti di  cereali  (Reg. CEE
589/2008). 
    3b.4. Nella formulazione del mangime  per  la  pigmentazione  del
tuorlo vengono utilizzati esclusivamente pigmentanti naturali  e  non
sono ammessi quelli  sintetici;  e'  inoltre  vietato  l'utilizzo  di
farine  proteiche  di  origine  animale.  E'  consentito   l'uso   di
integratori e di additivi autorizzati per l'alimentazione animale. 
    3b.5.  Gli  alimenti  zootecnici  devono  essere  sani,  leali  e
mercantili e privi di alterazioni o sostanze tossiche che li  rendano
non idonei per l'alimentazione animale. 
    3b.6. Qualora l'unita' epidemiologica di produzione,  cosi'  come
censita dalla ASL, sia inserita in una azienda che  per  la  restante
produzione di uova non segue il presente  disciplinare,  deve  essere
dimostrata la non promiscuita'  tra  gli  impianti  di  stoccaggio  e
distribuzione di mangimi destinati alla unita' produttiva iscritta al
SQN ed il resto dell'allevamento. 
    3b.7. L'acqua di bevanda deve essere controllata almeno due volte
all'anno per l'idoneita' all'uso zootecnico  nel  punto  di  prelievo
all'ingresso degli allevamenti. 
3c. La scelta degli animali 
    3c.1. E' vietato allevare animali geneticamente modificati (OGM).
Le razze e  gli  ibridi  avicoli  ammessi  al  presente  disciplinare
potranno    essere    a    piumaggio     rosso     o     bianco     e
prodotte/commercializzate da aziende di incubazione o di  svezzamento
pollastre operanti a livello comunitario. 
    3c.2. L'approvvigionamento di soggetti  da  rimonta  deve  essere
effettuato da allevamenti aventi lo stesso livello  sanitario  e  che
seguano un analogo piano vaccinale per le Salmonelle. 
    E' possibile riportare il paese di nascita delle  pollastre  (es.
paese di nascita) e  il  paese  di  allevamento  delle  ovaiole  (es.
allevato in); qualora gli animali siano nati e allevati nello  stesso
paese le due diciture di cui  sopra  possono  essere  riepilogate  in
"origine [nome del paese]". 
3d. Strutture e impianti di produzione 
    3d.1. Le strutture di allevamento  devono  essere  costruite  con
materiali adeguati e secondo gli standard, le esigenze e la normativa
vigenti,   assicurando   condizioni   ambientali   di    temperatura,
circolazione dell'aria, umidita' relativa e concentrazione di  gas  e
polveri tali da assicurare il benessere animale. 
    3d.2. La raccolta delle uova deve essere automatica  ed  eseguita
una volta al  giorno,  escluse  le  festivita'  e/o  cause  di  forza
maggiore  debitamente  motivate.  Solo  in  allevamenti  di   piccole
dimensioni potra' essere effettuata la raccolta manuale. 
    I nastri di raccolta devono essere mantenuti integri e puliti. 
    I recipienti di imballaggio delle uova utilizzati alla produzione
devono essere tassativamente monouso oppure  imballaggi  di  plastica
accuratamente lavati e disinfettati ad ogni ciclo di trasporto. 
    3d.3. Le uova raccolte devono  essere  mantenute  su  carrelli  o
pallet recanti etichette identificative  del  produttore  (codice  di
allevamento  e  pollaio)  e  della  data  di  deposizione,  data   di
spedizione, destinatario (ragione sociale) e  destinazione;  le  uova
devono essere imballate ed i pallet racchiusi da una  nastratura  per
evidenziare che si tratta di uova destinate al circuito SQN. 
    La nastratura deve giungere integra al centro di  imballaggio.  I
pallet delle uova destinate al circuito SQN  escono  dall'allevamento
accompagnati da etichetta o scheda indicativa i  cui  estremi  devono
comunque  essere  registrati  in  apposito  registro  di  uscita,  da
conservarsi presso il produttore. 
    In ogni caso queste uova non sono SQN sino alla lavorazione e  al
confezionamento al centro di imballaggio. 
3e. Strutture e impianti di lavorazione, stoccaggio e confezionamento
  delle uova 
    3e.1 I locali destinati alla lavorazione delle  uova  SQN  devono
avere una dimensione adeguata allo scopo, costruiti  ed  equipaggiati
in maniera da poter essere sufficientemente  ventilati  e  illuminati
oltre che mantenuti puliti. Le uova devono essere protette  da  forti
fluttuazione di temperatura. I locali preposti alla  manipolazione  e
stoccaggio delle uova non devono avere utilizzi differenti. 
    Il pavimento e i muri dovranno essere possibilmente  piastrellati
e insieme a soffitti e finestre dovranno permettere una  loro  facile
pulizia, realizzati in materiali solidi con superfici lisce. 
    I locali devono presentarsi in buono stato, puliti  e  liberi  da
odori esterni animali e insetti. 
    Devono   essere   assicurate   ventilazione    e    illuminazione
sufficienti. 
    3e.2. I locali  di  stoccaggio  devono  anch'essi  rispondere  ai
requisiti  su  esposti.  I  materiali  che  entrano  direttamente  in
contatto con le uova devono rispondere alle previsioni del Reg.  (EC)
1935/2004 e seguenti. 
    3e.3. L'impianto di  confezionamento  deve  essere  dotato  delle
apparecchiature idonee al corretto trattamento delle uova. 
    3e.4. Sistema di speratura. L'impianto  di  confezionamento  deve
possedere un adeguato sistema di speratura delle  uova.  In  caso  di
sistema  automatico,  la  qualita'  dell'operazione   dovra'   essere
periodicamente  testata,  diversamente,  l'impianto   dovro'   essere
costantemente presidiato durante l'operazione. 
    3e.5. Sistema di calibratura delle uova. Dovra' essere utilizzata
un idoneo macchinario per la calibratura delle uova in base al peso. 
3f. Aspetti generali inerenti tracciabilita' e registrazioni 
    3f.1. L'azienda di allevamento deve assicurare la  tracciabilita'
delle materie prime  acquistate  ed  utilizzate  per  l'alimentazione
degli animali mediante la conservazione  ordinata  dei  documenti  di
acquisto (DDT, fatture, ecc.) o la tenuta di un registro che  riporti
almeno le seguenti informazioni: 
      nome e/o codice del prodotto; 
      azienda produttrice; 
      lotto di produzione o riferimenti ai documenti di acquisto; 
      quantita' acquistata; 
      data di inizio somministrazione; 
      data di fine somministrazione; 
      allevamenti o gruppi cui il prodotto e' stato somministrato. 
    3f.2. Le registrazioni previste dal presente disciplinare possono
essere gestite in forma elettronica e/o cartacea. 
    3f.4.  Tutta  la  documentazione  (DDT,  fatture,  ecc.)   e   le
registrazioni  previste  dal  presente  disciplinare  devono   essere
conservate  per  un  periodo  minimo  di  un  anno  dopo   l'avvenuto
svecchiamento dei gruppi di ovaiole fatti  salvi  eventuali  maggiori
tempi di conservazione previsti da altre norme di legge. In luogo dei
predetti registri separati, ogni qualvolta  cio'  sia  possibile,  e'
consentito  utilizzare  uno  o  piu'  registri  o   altro   tipo   di
registrazione, inclusa quella informatica. I registri delle  consegne
e delle vendite possono essere sostituiti  anche  dalla  raccolta  di
fatture, bolle di consegna o altra documentazione purche'  riportante
tutte le informazioni prescritte. 
3g. Aspetti inerenti tracciabilita' e registrazioni delle uova 
    3g.1. Report. Le uova a marchio  SQN  devono  essere  chiaramente
identificabili  e   tracciabili   lungo   l'intera   filiera,   dalla
deposizione al centro di selezione e imballaggio attraverso  regolare
registrazione  dei  movimenti  di  tutte  le   uova   selezionate   e
confezionate (incluse le uova non a marchio SQN). 
    I centri di deposizione (allevamenti) e i centri  di  imballaggio
autorizzati alla produzione e alla selezione e confezionamento  delle
uova a marchio SQN dovranno pertanto tenere appositi registri,  anche
informatici, dove riportare i quantitativi prodotti e inviati (centri
di produzione), quelli ricevuti, selezionati e consegnati (centri  di
selezione e imballaggio). 
    La  tenuta  di   regolare   e   accurata   registrazione,   anche
informatica, delle uova prodotte e lavorate e' indispensabile per  il
controllo dei flussi delle uova. 
    3g.2. Tracciabilita' e assicurazione sull'origine. I  report  sui
movimenti delle uova nell'intera catena devono  essere  aggiornati  a
cadenza  almeno  mensile,  sotto  forma  di  registro  di   uova   in
entrata/uscita,  includendo   tutti   i   dati   necessari   per   la
tracciabilita' e plausibilita' dei controlli, compresi: 
      in  entrata:  quantita'  pervenute,  fornitore  (o  allevamento
aziendale di  origine)  data  di  deposizione,  quantita'  in  natura
ricevuta o di uova semi-lavorate, il lotto, inclusa la percentuale di
ripartizione delle uova, e la forma di allevamento; 
      in uscita: il lotto, compresa la  percentuale  di  ripartizione
delle uova per classe di peso e la forma di allevamento,  il  periodo
di produzione il gruppo di origine e i volumi consegnati. 
    3g.3.  Separazione  delle  uova  SQN  dalle  altre.  Le   aziende
autorizzate all'uso del marchio SQN devono attivamente adoperarsi per
salvaguardare  e  controllare  il  flusso  delle   uova   nell'intero
processo, con l'obbligo di tenere costantemente  separato  il  flusso
delle uova a marchio dalle altre in maniera chiara  e  comprensibile,
compreso nelle registrazioni,  evitando  qualunque  possibilita'  che
uova a marchio SQN possano essere confuse o mescolate con altre non a
marchio. Dove non fosse possibile conservare  le  uova  SQN  in  aree
separate,  le  uova  devono  essere  convenientemente  e  chiaramente
etichettate e identificabili. 
    3g.4. Tracciabilita' nelle fasi successive la deposizione. 
    L'origine delle uova deve  essere  assicurata  durante  tutta  la
catena produttiva. 
    La verifica della conformita' con  le  previsioni  indicate  deve
essere documentata. 
    Gli stabilimenti di imballaggio devono registrare i seguenti dati
per ciascuna tipologia e forma di allevamento: 
      le  quantita'  di  uova  in  natura  ricevute  dal  produttore,
specificandone il nominativo e codice di allevamento e l'indirizzo (o
l'allevamento proprio di origine) e la data o periodo di deposizione; 
      dopo la lavorazione  delle  uova,  le  quantita'  ottenute,  il
numero di uova lavorate, il numero di uova rotte; 
      le quantita' di uova ricevute per categorie, da altri centri di
imballaggio, riportando anche il codice di questi centri, e  la  data
di consegna; 
      le quantita' di uova in natura  ricevute  da  altri  centri  di
imballaggio,  il  codice  del  centro  di  imballaggio  la  data   di
deposizione; 
      numero e/o peso delle uova fornite per tipo e  classe  di  peso
(se selezionate), la data di imballaggio  e/o  la  data  di  vendita,
specificando il nome e l'indirizzo dell'acquirente; 
      il collegamento tra le uova entrate (in natura) e quelle uscite
(selezionate o in natura), deve essere sempre tracciabile.  I  centri
di imballaggio devono aggiornare i propri registri con cadenza almeno
settimanale. 
3h. Autocontrollo 
    3h.1. L'aderente al Disciplinare (singola azienda di  allevamento
o,  come  previsto  dall'art.  3,  un'organizzazione  di  produttori,
un'associazione di produttori, una  cooperativa,  o  consorzio)  deve
predisporre, in accordo con l'Organismo di Controllo Terzo, un  piano
di autocontrollo ed  effettuare  periodicamente  delle  attivita'  di
controllo interno, compresa l'esecuzione  di  controlli  analitici  a
campione  (ad  esempio:  acqua  di  abbeverata,  mangimi,  ecc.)  per
verificare  il  rispetto  dei   requisiti   indicati   nel   presente
disciplinare. 
3i. Marchiatura sul guscio ed etichettatura del prodotto 
    3i.1. Indicazioni. 
    Sul guscio: 
      deve essere apposto il marchio grafico SQN collettivo unico che
il  Ministero   intende   istituire   con   apposito   provvedimento,
eventualmente   adattato   alle   dimensioni   e   all'esigenza    di
stampigliatura sul guscio, utilizzando inchiostro di un solo  colore.
Lo stesso  puo'  essere  associato  alla  denominazione  obbligatoria
prevista dal disciplinare di produzione ed e' subordinato al rigoroso
rispetto delle previsione di cui al regolamento d'uso; 
      Codice allevamento; 
      puo'   essere   apposto   il   marchio   commerciale   detenuto
dall'organizzazione o associazione; 
      altre  indicazioni  previste  dalla  normativa  comunitaria   e
nazionale. 
    Sulla confezione: 
    deve essere apposto il marchio grafico SQN collettivo  unico  che
il Ministero intende istituire eventualmente adattato alle dimensioni
e all'esigenza di stampigliatura; 
    l'etichetta deve  riportare,  oltre  alle  informazioni  previste
dalla normativa comunitaria e nazionale: 
    la  denominazione  prevista  dallo  specifico   disciplinare   di
produzione; 
    il Paese di origine delle uova indicato per esteso; 
    il marchio commerciale detenuto dall'Associazione. 
    3i.2. Altre indicazioni facoltative: 
    a- nome del produttore e/o dell'associazione di produttori; 
    b- indicazione della Regione di origine o di allevamento, purche'
sia garantita la rintracciabilita' dello stesso; 
    c- eventuali certificazioni volontarie di prodotto, a  condizione
di riportare chiaramente gli estremi della certificazione; 
    d- eventuale marchio di sistema di qualita' regionale,  nel  caso
in cui una regione abbia  istituito  un  sistema  qualita'  regionale
zootecnica in conformita' alle normative comunitarie; 
    e- lista controlli effettuati  (con  particolare  riferimento  al
sistema di controllo igienico sanitario e nel dettaglio al protocollo
relativo alla vaccinazione per la salmonella); 
    f- e' possibile riportare il paese  di  nascita  delle  pollastre
(es. paese di nascita) e il paese di allevamento delle  ovaiole  (es.
allevato in); qualora gli animali siano nati e allevati nello  stesso
paese le due diciture di cui  sopra  possono  essere  riepilogate  in
"origine [nome del paese]". 
3. Tempi tra la deposizione e la commercializzazione 
    Per quanto attiene i tempi per l'immissione in commercio, le uova
a Marchio SQN soggette all'applicazione del presente Disciplinare: 
    le uova dovranno essere classificate, stampigliate  ed  imballate
entro 7 (sette) giorni dalla data di deposizione; 
    questo lasso sara' ridotto a 3  (tre)  giorni  in  caso  di  uova
"Extra" o "Extra fresche". 
4. Commercializzazione 
    Le aziende di produzione, selezione e imballaggio  che  intendono
produrre e commercializzare le uova identificate dalla  denominazione
e  dal  marchio  istituito  ai  sensi  dell'art.   12   del   decreto
ministeriale n.  4337  del  4  marzo  2011,  dovranno  comunicare  al
Ministero  delle  politiche  agricole,  l'impegno  a   rispettare   i
regolamenti di gestione dei marchi riferiti al  Sistema  di  Qualita'
Superiore Nazionale Zootecnia. 
    Le uova ottenute come previsto dal presente Disciplinare dovranno
essere  sempre  facilmente   ed   inequivocabilmente   identificabili
attraverso il sistema di tracciabilita' lungo tutta la filiera. 
    Ai fini dell'esposizione nel punto vendita, i prodotti a  marchio
preventivamente confezionati devono rispettare le norme previste  dal
regolamento d'uso del marchio stesso.  I  prodotti  non  confezionati
devono essere esposti nei punti vendita, in spazi dedicati,  in  modo
tale da individuare inequivocabilmente l'appartenenza delle  uova  al
disciplinare, esponendo  in  modo  visibile  i  certificati  relativi
(etichettatura facoltativa) oltre a quanto prescritto dalle norme  di
commercializzazione vigenti, unitamente ad appositi  segnali,  meglio
specificati nel regolamento d'uso del marchio.