Art. 2 Assegnazione al credito d'imposta di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, di risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR 1. In fase di prima applicazione al credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), sono assegnate risorse per un importo pari a euro 163.000.000,00 (centosessantatremilioni/00) a valere sull'Asse III - «Competitivita' PMI» del PON, di cui euro 123.000.000,00 (centoventitremilioni/00) destinati alle Regioni meno sviluppate ed euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00) destinati alle Regioni in transizione. 2. Nei limiti delle risorse non destinate ad altri strumenti nell'ambito dell'Asse III del PON e in coerenza con le eventuali decisioni assunte dalle amministrazioni regionali delle regioni in cui si applica l'incentivo in relazione a specifici atti di destinazione di risorse a valere sui rispettivi programmi operativi, su proposta del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero la dotazione iniziale indicata al comma 1 puo' essere successivamente integrata o modificata, fino all'importo massimo complessivo di euro 306.000.000,00 (trecentoseimilioni/00), in funzione delle concrete risultanze dell'intervento, dell'effettivo fabbisogno finanziario espresso dalle imprese, delle esigenze di attuazione, sostenimento della spesa e relativa rendicontazione ai sensi delle norme comunitarie in vigore.