Art. 2 
 
Assegnazione al credito d'imposta di cui alla legge 28 dicembre 2015,
  n. 208, di risorse del Programma  operativo  nazionale  «Imprese  e
  competitivita'» 2014-2020 FESR 
  1. In fase di  prima  applicazione  al  credito  d'imposta  di  cui
all'art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208
(legge di stabilita' 2016), sono assegnate  risorse  per  un  importo
pari a  euro  163.000.000,00  (centosessantatremilioni/00)  a  valere
sull'Asse  III  - «Competitivita'  PMI»  del   PON,   di   cui   euro
123.000.000,00 (centoventitremilioni/00) destinati alle Regioni  meno
sviluppate ed euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00) destinati  alle
Regioni in transizione. 
  2. Nei limiti  delle  risorse  non  destinate  ad  altri  strumenti
nell'ambito dell'Asse III del PON e  in  coerenza  con  le  eventuali
decisioni assunte dalle amministrazioni regionali  delle  regioni  in
cui  si  applica  l'incentivo  in  relazione  a  specifici  atti   di
destinazione di risorse a valere sui rispettivi programmi  operativi,
su proposta del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del
Ministero la dotazione iniziale  indicata  al  comma  1  puo'  essere
successivamente integrata  o  modificata,  fino  all'importo  massimo
complessivo  di  euro  306.000.000,00   (trecentoseimilioni/00),   in
funzione delle concrete  risultanze  dell'intervento,  dell'effettivo
fabbisogno finanziario espresso  dalle  imprese,  delle  esigenze  di
attuazione, sostenimento della spesa e  relativa  rendicontazione  ai
sensi delle norme comunitarie in vigore.