Art. 3 
 
             Soggetti beneficiari e progetti ammissibili 
 
  1. Le risorse di cui al presente decreto sono utilizzate  a  favore
di PMI  che  hanno  ricevuto  da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate
l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta in relazione  a
progetti  di  investimento   riguardanti   l'acquisizione   di   beni
strumentali   nuovi   e   rispondenti   ai   seguenti   criteri    di
ammissibilita': 
  a) il cui ammontare lordo complessivo, in relazione alle  categorie
di spesa di cui al quadro B, sezione II, del modello di comunicazione
per la fruizione del  credito  d'imposta  per  gli  investimenti  nel
Mezzogiorno approvato dall'Agenzia delle  entrate  con  provvedimento
del  24  marzo  2016,  e'  maggiore  o  uguale  a   euro   500.000,00
(cinquecentomila/00); 
  b) riguardanti tutte le attivita' economiche, a eccezione di quelle
di  cui  alla  sezione  A  della  classificazione   delle   attivita'
economiche ATECO 2007 (agricoltura, silvicoltura e pesca); 
  c) relativi a  strutture  produttive  ubicate  nelle  Regioni  meno
sviluppate, oppure a strutture produttive ubicate in zone ammissibili
alla deroga prevista dall'art. 107,  paragrafo  3,  lettera  c),  del
trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea  delle  Regioni  in
transizione; 
  d) riconducibili agli ambiti applicativi della Strategia  nazionale
di  specializzazione  intelligente  riportati  in  allegato,  secondo
quanto specificato al comma 2. 
  2. Sono  riconducibili  agli  ambiti  applicativi  della  Strategia
nazionale di specializzazione intelligente i progetti di investimento
rientranti in uno dei campi da 1 a 5 di cui al quadro A, sezione III,
del modello di comunicazione per la fruizione del  credito  d'imposta
per gli investimenti nel  Mezzogiorno  approvato  dall'Agenzia  delle
entrate con provvedimento del 24 marzo 2016.