Art. 3 Soggetti beneficiari e progetti ammissibili 1. Le risorse di cui al presente decreto sono utilizzate a favore di PMI che hanno ricevuto da parte dell'Agenzia delle entrate l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta in relazione a progetti di investimento riguardanti l'acquisizione di beni strumentali nuovi e rispondenti ai seguenti criteri di ammissibilita': a) il cui ammontare lordo complessivo, in relazione alle categorie di spesa di cui al quadro B, sezione II, del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno approvato dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 24 marzo 2016, e' maggiore o uguale a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); b) riguardanti tutte le attivita' economiche, a eccezione di quelle di cui alla sezione A della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007 (agricoltura, silvicoltura e pesca); c) relativi a strutture produttive ubicate nelle Regioni meno sviluppate, oppure a strutture produttive ubicate in zone ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea delle Regioni in transizione; d) riconducibili agli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente riportati in allegato, secondo quanto specificato al comma 2. 2. Sono riconducibili agli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente i progetti di investimento rientranti in uno dei campi da 1 a 5 di cui al quadro A, sezione III, del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno approvato dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 24 marzo 2016.