Art. 6 
 
           Accertamenti sulla realizzazione dei progetti, 
                        controlli e ispezioni 
 
  1. Il Ministero dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di
ciascun progetto di investimento cofinanziato con le risorse  di  cui
al presente decreto. 
  2. In ogni fase  del  procedimento  il  Ministero  puo'  effettuare
controlli e ispezioni sui progetti di investimento di cui al comma 1,
al  fine  di  verificare  le  condizioni  per  la  fruizione   e   il
mantenimento del credito d'imposta, nonche' lo  stato  di  attuazione
degli interventi finanziati. 
  3. I soggetti destinatari del  provvedimento  di  cui  all'art.  4,
comma 2, sono  tenuti  a  consentire  e  agevolare  le  attivita'  di
controllo da parte del Ministero e a mettere a disposizione tutte  le
necessarie informazioni e tutti i documenti  giustificativi  relativi
alle spese ammesse alle agevolazioni. Tali  documenti  devono  essere
conservati, ai  sensi  dell'art.  140,  paragrafo  1,  comma  2,  del
regolamento (UE) n. 1303/2013, per almeno due anni a decorrere dal 31
dicembre successivo alla  presentazione  dei  conti  nei  quali  sono
incluse le spese finali di ciascun progetto agevolato con le  risorse
del presente decreto. I  documenti  giustificativi  di  spesa  devono
essere conservati sotto forma di originali  o,  in  casi  debitamente
giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti  per  i
dati comunemente accettati,  comprese  le  versioni  elettroniche  di
documenti  originali  o  i  documenti  esistenti  esclusivamente   in
versione elettronica.