Art. 6 Accertamenti sulla realizzazione dei progetti, controlli e ispezioni 1. Il Ministero dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto di investimento cofinanziato con le risorse di cui al presente decreto. 2. In ogni fase del procedimento il Ministero puo' effettuare controlli e ispezioni sui progetti di investimento di cui al comma 1, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento del credito d'imposta, nonche' lo stato di attuazione degli interventi finanziati. 3. I soggetti destinatari del provvedimento di cui all'art. 4, comma 2, sono tenuti a consentire e agevolare le attivita' di controllo da parte del Ministero e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse alle agevolazioni. Tali documenti devono essere conservati, ai sensi dell'art. 140, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, per almeno due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali di ciascun progetto agevolato con le risorse del presente decreto. I documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.