Art. 7 Disimpegno delle risorse PON 1. Sulla base delle verifiche effettuate ai sensi di quanto disposto all'art. 6 del presente decreto, il diritto all'utilizzo delle risorse PON viene meno, in tutto o in parte, in caso di: a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; b) mancato rispetto delle modalita' e termini per la fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 5 del presente decreto; c) non rispondenza della documentazione di spesa rispetto a quanto dichiarato in fase di accesso; d) mancata entrata in funzione degli investimenti entro il termine fissato dall'art. 1, comma 105, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), o dismissione degli stessi prima del termine fissato dal medesimo comma, ovvero cessazione o rilocalizzazione dell'attivita' produttiva al di fuori dell'area del programma, ovvero modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, qualora tali eventi intervengano entro tre anni dal completamento dell'investimento; e) mancata realizzazione del progetto di investimento; f) inadempimento degli obblighi di collaborazione previsti dagli articoli 6 e 8 del presente decreto per consentire le verifiche e i controlli nonche' il monitoraggio e la valutazione dei risultati da parte del Ministero; g) in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di utilizzo di risorse PON. 2. Nel caso in cui venga meno il diritto all'utilizzo delle risorse PON a seguito dell'accertamento del verificarsi di una delle ipotesi di cui al comma 1, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero provvede a disimpegnarle e ne da' comunicazione all'Agenzia delle entrate per i conseguenti adempimenti.