Art. 7 
 
                    Disimpegno delle risorse PON 
 
  1. Sulla  base  delle  verifiche  effettuate  ai  sensi  di  quanto
disposto all'art. 6 del presente  decreto,  il  diritto  all'utilizzo
delle risorse PON viene meno, in tutto o in parte, in caso di: 
  a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita',
ovvero di documentazione incompleta o irregolare per  fatti  comunque
imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; 
  b) mancato rispetto delle modalita' e termini per la fruizione  del
credito d'imposta di cui all'art. 5 del presente decreto; 
  c) non rispondenza della documentazione di spesa rispetto a  quanto
dichiarato in fase di accesso; 
    d) mancata  entrata  in  funzione  degli  investimenti  entro  il
termine fissato dall'art. 1, comma 105, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208 (legge di stabilita' 2016), o dismissione degli  stessi  prima
del  termine  fissato  dal  medesimo  comma,  ovvero   cessazione   o
rilocalizzazione dell'attivita' produttiva al di fuori dell'area  del
programma, ovvero modifica sostanziale  che  alteri  la  natura,  gli
obiettivi o le  condizioni  di  attuazione  dell'operazione,  con  il
risultato di comprometterne gli  obiettivi  originari,  qualora  tali
eventi   intervengano    entro    tre    anni    dal    completamento
dell'investimento; 
    e) mancata realizzazione del progetto di investimento; 
    f) inadempimento degli obblighi di collaborazione previsti  dagli
articoli 6 e 8 del presente decreto per consentire le verifiche  e  i
controlli nonche' il monitoraggio e la valutazione dei  risultati  da
parte del Ministero; 
    g) in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di utilizzo
di risorse PON. 
  2. Nel caso in cui venga meno il diritto all'utilizzo delle risorse
PON a seguito dell'accertamento del verificarsi di una delle  ipotesi
di cui al comma 1, la  Direzione  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese del Ministero provvede a disimpegnarle e ne da' comunicazione
all'Agenzia delle entrate per i conseguenti adempimenti.