Art. 8 Monitoraggio, valutazione e pubblicita' 1. Il Ministero attua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti di investimento e dell'efficacia degli interventi di cui al presente decreto, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale, sulla base delle informazioni che le PMI destinatarie del provvedimento di cui all'art. 4, comma 2, sono tenute a trasmettere al Ministero, ai sensi del decreto interministeriale 27 maggio 2015 citato nelle premesse. I contenuti, le modalita' e i termini di trasmissione delle relative informazioni sono indicati nel medesimo provvedimento di assegnazione delle risorse PON di cui all'art. 4, comma 2. 2. Le PMI destinatarie del provvedimento di cui all'art. 4, comma 2, sono tenute a: a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero; b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonche' da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti di investimento e le condizioni per il mantenimento del beneficio ricevuto; c) aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del progetto agevolato, con le modalita' allo scopo individuate dal Ministero per i progetti agevolati nell'ambito del PON. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 luglio 2016 Il Ministro: Calenda Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2372