Art. 8 
 
               Monitoraggio, valutazione e pubblicita' 
 
  1.  Il  Ministero  attua  il  monitoraggio  e  la  valutazione  dei
risultati  dei  progetti  di  investimento  e  dell'efficacia   degli
interventi di cui al presente decreto, anche in termini  di  ricaduta
economica, finanziaria e occupazionale, sulla base delle informazioni
che le PMI destinatarie del provvedimento di cui all'art. 4, comma 2,
sono  tenute  a  trasmettere  al  Ministero,  ai  sensi  del  decreto
interministeriale 27 maggio 2015 citato nelle premesse. I  contenuti,
le modalita' e i termini di trasmissione delle relative  informazioni
sono  indicati  nel  medesimo  provvedimento  di  assegnazione  delle
risorse PON di cui all'art. 4, comma 2. 
  2. Le PMI destinatarie del provvedimento di cui all'art.  4,  comma
2, sono tenute a: 
    a) corrispondere a tutte le richieste  di  informazioni,  dati  e
rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero; 
    b) acconsentire e favorire lo svolgimento di  tutti  i  controlli
disposti dal Ministero,  nonche'  da  competenti  organismi  statali,
dalla Commissione europea  e  da  altri  organi  dell'Unione  europea
competenti in materia, anche mediante ispezioni  e  sopralluoghi,  al
fine  di  verificare  lo  stato  di  avanzamento  dei   progetti   di
investimento e  le  condizioni  per  il  mantenimento  del  beneficio
ricevuto; 
    c) aderire a tutte le  forme  di  pubblicizzazione  del  progetto
agevolato, con le modalita' allo scopo individuate dal Ministero  per
i progetti agevolati nell'ambito del PON. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 luglio 2016 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2016 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2372