IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con  il  quale  e'
stato istituito  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio  2014,
con il  quale  la  Senatrice  prof.ssa  Stefania  Giannini  e'  stata
nominata Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in  particolare,  l'art.
20, che prevede che i  progetti  di  ricerca  fondamentale  libera  e
fondamentale di tipo strategico finanziati a carico del Fondo per gli
investimenti  nella   ricerca   scientifica   e   tecnologica   siano
assoggettati a valutazione tramite appositi comitati tenendo conto in
particolare dei principi  della  tecnica  di  valutazione  tra  pari,
nonche' l'art. 21, che istituisce il Comitato nazionale  dei  garanti
per la ricerca, assegnando a tale comitato,  tra  l'altro,  anche  il
compito di nominare  i  componenti  dei  comitati  di  selezione  dei
progetti presentati in risposta a bandi per ricerca fondamentale; 
  Vista la legge 28 marzo 1991, n. 113, come modificata  dalla  legge
10 gennaio 2000, n. 6, concernente iniziative per la diffusione della
cultura scientifica; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134  recante  misure
urgenti per la crescita del Paese e, in particolare, l'art. 62, comma
3,  nel  quale  si  stabilisce  che  il  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  ammette  a   finanziamento   gli
interventi di ricerca industriale previo  parere  tecnico-scientifico
di esperti inseriti in apposito elenco del Ministero e individuati di
volta in volta dal Comitato nazionale dei garanti per la ricerca,  di
cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  Visto altresi' il comma 4, del citato art. 62 del decreto-legge del
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, con il quale,  per  gli  interventi  di  ricerca
industriale, si stabilisce  che  l'ammissione  al  finanziamento  dei
progetti sia comunque  subordinata  al  parere  positivo  di  esperti
tecnici sulla solidita' e sulla capacita'  economico-finanziaria  dei
soggetti  beneficiari,  da  valutare  in  relazione  all'investimento
proposto; 
  Ritenuto   opportuno   costituire   un   elenco    degli    esperti
tecnico-scientifici  per  la  valutazione  dei  progetti  di  ricerca
industriale, di cui all'art. 62 del citato decreto legge n.  83/2012,
contenente  anche,  in  apposite  sezioni   separate,   gli   esperti
tecnico-scientifici per  i  progetti  di  ricerca  fondamentale,  gli
esperti per i progetti di diffusione della cultura scientifica e  gli
esperti per le valutazioni economico-finanziarie e contabili, in  tal
modo realizzando un unico elenco di esperti in grado di coprire tutte
le esigenze di valutazione relative ai progetti di  competenza  della
Direzione  generale  per  il  coordinamento,  la  promozione   e   la
valorizzazione   della   ricerca   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Tenuto conto  dei  pareri  rilasciati  in  merito  ai  criteri  per
l'inserimento nel predetto elenco dal Comitato nazionale dei  garanti
per la ricerca nelle riunioni dell'11 marzo 2013 e del 6 giugno 2014; 
  Considerata l'opportunita' di favorire la piu' ampia partecipazione
di esperti italiani e stranieri, attraverso l'utilizzo  di  procedure
totalmente informatizzate e la definizione di soglie  al  superamento
delle quali possa intervenire l'inserimento automatico degli  esperti
nell'elenco; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del  presente  decreto  si  applicano  le  definizioni  che
seguono: 
  a)  MIUR:  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita',  e  della
ricerca; 
  b) CNGR: Comitato nazionale dei garanti per la ricerca; 
  c)  REPRISE:  Register  of  expert  peer  reviewers   for   italian
scientific evaluation; 
  d) CdS: Comitati di selezione dei bandi per ricerca di base; 
  e) CDV: Comitati di valutazione; 
  f) CINECA: Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico; 
  g)  ANVUR:   Agenzia   nazionale   di   valutazione   del   sistema
universitario e della ricerca; 
  h) ERC: European research council; 
  i) Ricerca di base: comprende le attivita'  tipiche  della  ricerca
fondamentale, e in particolare lavori sperimentali o  teorici  svolti
soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni
e di fatti osservabili,  senza  che  siano  previste  applicazioni  o
utilizzazioni pratiche dirette, distinguendosi  per  essere  ad  alto
contenuto di rischio; 
  j) Ricerca industriale  competitiva  e  per  lo  sviluppo  sociale:
ricerca pianificata o indagini critiche miranti  ad  acquisire  nuove
conoscenze,  da  utilizzare  per  mettere  a  punto  nuovi  prodotti,
processi  o  servizi  o  permettere  un  notevole  miglioramento  dei
prodotti, processi o servizi esistenti;  comprende  la  creazione  di
componenti  di  sistemi   complessi   necessaria   per   la   ricerca
industriale,  in  particolare  per  la  validazione   di   tecnologie
generiche, ad esclusione dei prototipi di  cui  alla  definizione  di
sviluppo sperimentale; 
  k)  Diffusione  della  cultura  scientifica:  attivita'   volta   a
promuovere    e    favorire    la    diffusione     della     cultura
tecnico-scientifica, anche al fine di contribuire alla tutela e  alla
valorizzazione  dell'imponente  patrimonio   tecnico-scientifico   di
interesse storico conservato in Italia, secondo le  previsioni  della
legge 28 marzo 1991, n. 113, come modificata dalla legge  10  gennaio
2000, n. 6; 
  l)     Revisione     amministrativo/contabile     e     valutazione
economico-finanziaria: attivita' volta ad accertare il  possesso  dei
requisiti di affidabilita' economica (ove richiesti  dalle  normative
vigenti) e a verificare la ammissibilita',  pertinenza  e  congruita'
delle spese effettivamente sostenute.