IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della finanza locale 
 
  Visto  l'art.  161,  comma  1,  del   testo   unico   della   legge
sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con   il   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti  locali
redigono apposita certificazione sui principali dati del bilancio  di
previsione e del rendiconto della gestione; 
  Visto il comma 2  del  medesimo  articolo,  in  base  al  quale  le
modalita'  della  certificazione  sono  stabilite  con  decreto   del
Ministero dell'interno, previo parere dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani (A.N.C.I.)  e  dell'Unione  delle  province  d'Italia
(U.P.I.); 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 1°  marzo  2016,
con cui il termine per la deliberazione del  bilancio  di  previsione
per l'anno 2016, da parte degli enti locali, e'  stato  ulteriormente
differito dal 30 marzo al 30 aprile 2016, con eccezione delle  citta'
metropolitane e delle province, per le  quali  il  termine  e'  stato
differito al 31 luglio 2016; 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n.  56,  recante  disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni; 
  Visti i decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23 e 8  maggio  2011,
n.  68,  concernenti,  rispettivamente,  disposizioni  in   tema   di
federalismo fiscale  di  comuni  e  di  regioni,  province  e  citta'
metropolitane; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42», come integrato e modificato dal decreto  legislativo  10  agosto
2014, n. 126; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  14,  del  citato
decreto  legislativo  n.  118,  a  decorrere  dal   2016   gli   enti
territoriali adottano i nuovi schemi di bilancio (c.d. «armonizzati»)
previsti dal comma 1 del medesimo articolo,  che  assumono  valore  a
tutti  gli  effetti  giuridici,  anche  con  riguardo  alla  funzione
autorizzatoria; 
  Visti i nuovi schemi di bilancio (c.d. «armonizzati») previsti  dal
citato art. 11, allegati al predetto decreto legislativo n. 118, come
modificati ed integrati dai decreti  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze adottati ai sensi del comma 11 del medesimo art. 11, ed
in particolare l'allegato n. 9 concernente lo schema del bilancio  di
previsione finanziario; 
  Ravvisata  la  necessita'  di   fissaremodalita'   e   termini   di
compilazione e presentazione del certificato relativo al bilancio  di
previsione dell'anno 2016; 
  Valutata l'esigenza di acquisizione delle certificazioni  contabili
anche da parte degli enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia,
della regione Valle d'Aosta e delle province  autonome  di  Trento  e
Bolzano; 
  Vista la proposta con la quale la regione  Valle  d'Aosta  -  nella
quale vige una diversa disciplina contabile - ha indicato le  sezioni
(quadri)del certificato che gli enti  della  stessa  regione  possono
essere  chiamati  a  compilare,   compatibilmente   al   sistema   di
registrazioni contabili adottato; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto, altresi', che l'atto da adottare nella forma del presente
decreto consiste nellaapprovazione di modelli di  certificato  i  cui
contenuti hanno natura prettamente gestionale; 
  Sentite l'Associazione Nazionale dei  Comuni  Italiani  e  l'Unione
delle  Province  d'Italia,  che  hanno  espresso  parere   favorevole
sull'articolazione ed il contenuto dei modelli di certificato; 
  Ravvisata l'esigenza di acquisire i dati mediante posta elettronica
certificata e con firma digitale dei  sottoscrittori  del  documento,
per  garantire  la  necessaria  celerita'  e   che   tale   tipo   di
trasmissione, estesa a tutti gli enti locali, consente, pertanto,  di
dare completa applicazione alle disposizioni di cui all'art.  27  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Approvazione  modelli  di  certificazione,   soggetti   tenuti   agli
              adempimenti e termini per la trasmissione 
 
  1.  Sono  approvati  i  modelli  di  certificato  del  bilancio  di
previsione per l'anno 2016, allegati al  presente  decreto,  che  gli
enti locali sono tenuti a  predisporre  e  trasmettere  entro  il  15
novembre 2016. 
  2. Gli enti locali,  sono  tenuti  a  compilare  e  trasmettere  la
certificazione relativa al nuovo schema del  bilancio  di  previsione
(c.d. «armonizzato») previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 23
giugno  2011,  n.  118,  come  integrato  e  modificato  dal  decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, riportata in allegato al presente
decreto. 
  3. Gli enti appartenenti  alle  Regioni  a  statuto  speciale,  che
quest'anno adottano i nuovi principi contabili, nonche' alle Province
autonome di Trento e Bolzano, sono tenuti a compilare  e  trasmettere
oltre alla certificazione relativa al nuovo schema  del  bilancio  di
previsione (c.d. «armonizzato»)  previsto  dall'art.  11  del  citato
decreto legislativo n. 118, anche  la  certificazione  relativa  allo
schema del bilancio di previsione previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 31  gennaio  1996,  n.  194  (c.d.  «tradizionale»),
parimenti riportata in allegato al presente decreto. 
  4. Gli enti della regione  Valle  d'Aosta,  per  la  certificazione
relativa allo schema di bilancio di previsione previsto  dal  decreto
del Presidente  della  Repubblica  31  gennaio  1996,  n.  194  (c.d.
«tradizionale»), sono tenuti a compilare e trasmettere esclusivamente
le sezioni (quadri) dei certificati di cui all'allegato tecnico.