Art. 10 
 
 
         Esportazione temporanea e reimportazione delle armi 
 
  1. L'esportazione temporanea delle armi, delle parti d'arma e delle
eventuali munizioni di  cui  agli  articoli  5  e  7,  e'  consentita
attraverso le dogane di uscita situate nel territorio dello Stato  su
dichiarazione   verbale.   La   reimportazione   e'   consentita   su
presentazione del titolo in forza al quale  l'esportazione  e'  stata
effettuata. Per le operazioni di cui all'art. 8,  restano  valide  le
disposizioni dell'art. 2.