Art. 10 Esportazione temporanea e reimportazione delle armi 1. L'esportazione temporanea delle armi, delle parti d'arma e delle eventuali munizioni di cui agli articoli 5 e 7, e' consentita attraverso le dogane di uscita situate nel territorio dello Stato su dichiarazione verbale. La reimportazione e' consentita su presentazione del titolo in forza al quale l'esportazione e' stata effettuata. Per le operazioni di cui all'art. 8, restano valide le disposizioni dell'art. 2.