Art. 11 
 
 
            Adempimenti particolari per la reimportazione 
                     o reintroduzione delle armi 
 
  1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 5, 7 e 8 sono vistate, al
momento della reimportazione o reintroduzione, dal  medesimo  Ufficio
di Polizia o Comando dei Carabinieri nel quale e' stata attestata  la
partenza e successivamente restituite all'Ufficio di  Polizia  e,  in
mancanza, alla stazione dei Carabinieri, del luogo in cui le  armi  e
le munizioni sono detenute.