Art. 11 Adempimenti particolari per la reimportazione o reintroduzione delle armi 1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 5, 7 e 8 sono vistate, al momento della reimportazione o reintroduzione, dal medesimo Ufficio di Polizia o Comando dei Carabinieri nel quale e' stata attestata la partenza e successivamente restituite all'Ufficio di Polizia e, in mancanza, alla stazione dei Carabinieri, del luogo in cui le armi e le munizioni sono detenute.