Art. 12 Casi di esclusione 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle esportazioni dei materiali di armamento disciplinate dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105 nonche' delle armi e dei materiali di cui all'art. 1, comma 11, della stessa legge, quando i medesimi sono destinati a Enti governativi o Forze armate o di Polizia.