Art. 12 
 
 
                         Casi di esclusione 
 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  non  si  applicano  alle
esportazioni dei materiali di armamento disciplinate  dalla  legge  9
luglio 1990, n. 185,  come  modificata  dal  decreto  legislativo  22
giugno 2012, n. 105  nonche'  delle  armi  e  dei  materiali  di  cui
all'art. 1, comma 11, della stessa  legge,  quando  i  medesimi  sono
destinati a Enti governativi o Forze armate o di Polizia.