Art. 2 Trasmissione della dichiarazione doganale per l'esportazione 1. Subordinatamente alla presentazione della licenza di Polizia, la dichiarazione doganale per l'esportazione definitiva o temporanea dei materiali di cui all'art. 1, comma 1, e' trasmessa, in modalita' telematica, all'Ufficio doganale preposto alla vigilanza nel luogo in cui l'esportatore e' stabilito ovvero dove ha sede il Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili o dove sono costituiti reparti distaccati del medesimo Banco, ovvero all'Ufficio doganale di uscita situato nel territorio dello Stato.