Art. 2 
 
 
              Trasmissione della dichiarazione doganale 
                         per l'esportazione 
 
  1. Subordinatamente alla presentazione della licenza di Polizia, la
dichiarazione doganale per l'esportazione definitiva o temporanea dei
materiali di cui all'art. 1, comma  1,  e'  trasmessa,  in  modalita'
telematica, all'Ufficio doganale preposto alla vigilanza nel luogo in
cui l'esportatore e' stabilito ovvero dove ha sede il Banco nazionale
di prova delle armi da fuoco portatili o dove sono costituiti reparti
distaccati del medesimo Banco, ovvero all'Ufficio doganale di  uscita
situato nel territorio dello Stato.