Art. 3 
 
 
            Modalita' per il compimento delle formalita' 
                           di esportazione 
 
  1. Per il compimento delle formalita' di esportazione definitiva  o
temporanea presso le dogane competenti  sono  osservate,  oltre  alle
altre  condizioni  prescritte  nel  presente  decreto,  le   seguenti
modalita': 
  a) la dogana competente provvede necessariamente  al  suggellamento
dei singoli  colli  o  contenitori  nonche'  dei  veicoli  contenenti
materiali di cui all'art. 1, comma 1, in esportazione; 
  b) il trasporto dei colli o dei contenitori contenenti i  materiali
di cui all'art. 1, comma 1, dalla dogana competente  al  confine  del
territorio dello Stato,  e'  effettuato  esclusivamente  a  mezzo  di
pubblici servizi o di imprese di trasporto in possesso dei  requisiti
prescritti dalle vigenti disposizioni legislative e  regolamentari  o
di  soggetti  dipendenti  dalle  aziende  produttrici  o  commerciali
indicati nell'autorizzazione al trasporto; 
  c) l'Autorita' di pubblica sicurezza competente al  rilascio  della
licenza di esportazione,  a  richiesta  delle  aziende  di  cui  alla
lettera  b),  puo'  abilitare,  al   trasporto   dei   materiali   in
esportazione dalla  dogana  competente  al  confine  dello  Stato,  i
dipendenti delle  stesse  purche'  gli  stessi  dipendenti  siano  in
possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 9, della  legge  n.
110 del 1975; la medesima Autorita' puo' prescrivere  la  scorta  dei
materiali a mezzo di guardie particolari giurate; 
  d)  la  licenza  di  Polizia  per  l'esportazione  e'  accompagnata
dall'autorizzazione al trasporto di cui agli articoli  34  e  47  del
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)  approvato  dal
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in cui sono indicati: 
  1) i dati relativi alla licenza; 
  2) il mezzo di trasporto utilizzato fino al confine del  territorio
nazionale con la  precisazione  dei  dati  di  identificazione  dello
stesso e del relativo conducente; 
  3) il giorno e l'ora di partenza; 
  4) l'itinerario che si intende seguire; 
  5) il giorno e l'ora presumibile di arrivo; 
  6) le localita' in cui si prevede che il  mezzo  effettuera'  soste
per rifornimenti o trasbordi, indicando in tale ultimo caso i dati di
identificazione del mezzo col quale il viaggio continuera'. 
  e) l'eventuale operazione di trasbordo, all'interno del  territorio
dello Stato, e' effettuata sotto la  vigilanza  della  dogana  o  dei
militari della Guardia di finanza; 
  f) i colli, di cui alle lettere a)  e  b),  sono  presentati,  alla
dogana di  uscita  dal  territorio  doganale  dell'Unione,  entro  il
termine di cui all'art. 335 del regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015,  decorrente  dalla
data dello svincolo delle merci per l'esportazione; 
  g) la dogana di uscita dal territorio doganale dell'Unione  ubicata
nel territorio  dello  Stato,  effettua  il  controllo  dei  suggelli
apposti dalle dogane competenti  per  accertarne  l'integrita'  e  la
corrispondenza   con   quelli   indicati   nella   dichiarazione   di
esportazione e, in caso di sospetto di irregolarita', procede ad  una
nuova verifica delle merci; 
  h) non essendo consentito il cambio  di  destinazione  dei  singoli
trasporti, le eventuali  impreviste  interruzioni  o  deviazioni  del
viaggio rispetto all'itinerario prestabilito sono comunicate al  piu'
vicino Ufficio di Polizia o Comando dei Carabinieri, i quali ne danno
immediata comunicazione all'Autorita' di pubblica  sicurezza  che  ha
autorizzato il trasporto  e  a  quelle  interessate,  per  competenza
territoriale, all'ulteriore svolgimento del viaggio. 
  2. Nelle more  dell'avvio  della  cooperazione  applicativa  tra  i
sistemi  informatici  prevista  nell'ambito  dello  Sportello   unico
doganale, istituito dall'art. 4, comma 57, della  legge  24  dicembre
2003, n. 350, l'Ufficio delle dogane competente invia, per il tramite
della posta elettronica certificata (PEC) all'Autorita'  di  pubblica
sicurezza  che  ha  rilasciato  la  licenza   di   esportazione,   la
dichiarazione doganale per la quale e' stato concesso lo svincolo per
l'esportazione, identificata dal Master Reference Number (MRN) di cui
all'art. 1, punto 22, del  regolamento  delegato  (UE)  n.  2015/2446
della Commissione, del 28 luglio 2015 e nella quale e'  riportato  il
riferimento alfanumerico della licenza di Polizia.