Art. 3 Modalita' per il compimento delle formalita' di esportazione 1. Per il compimento delle formalita' di esportazione definitiva o temporanea presso le dogane competenti sono osservate, oltre alle altre condizioni prescritte nel presente decreto, le seguenti modalita': a) la dogana competente provvede necessariamente al suggellamento dei singoli colli o contenitori nonche' dei veicoli contenenti materiali di cui all'art. 1, comma 1, in esportazione; b) il trasporto dei colli o dei contenitori contenenti i materiali di cui all'art. 1, comma 1, dalla dogana competente al confine del territorio dello Stato, e' effettuato esclusivamente a mezzo di pubblici servizi o di imprese di trasporto in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari o di soggetti dipendenti dalle aziende produttrici o commerciali indicati nell'autorizzazione al trasporto; c) l'Autorita' di pubblica sicurezza competente al rilascio della licenza di esportazione, a richiesta delle aziende di cui alla lettera b), puo' abilitare, al trasporto dei materiali in esportazione dalla dogana competente al confine dello Stato, i dipendenti delle stesse purche' gli stessi dipendenti siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 9, della legge n. 110 del 1975; la medesima Autorita' puo' prescrivere la scorta dei materiali a mezzo di guardie particolari giurate; d) la licenza di Polizia per l'esportazione e' accompagnata dall'autorizzazione al trasporto di cui agli articoli 34 e 47 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) approvato dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in cui sono indicati: 1) i dati relativi alla licenza; 2) il mezzo di trasporto utilizzato fino al confine del territorio nazionale con la precisazione dei dati di identificazione dello stesso e del relativo conducente; 3) il giorno e l'ora di partenza; 4) l'itinerario che si intende seguire; 5) il giorno e l'ora presumibile di arrivo; 6) le localita' in cui si prevede che il mezzo effettuera' soste per rifornimenti o trasbordi, indicando in tale ultimo caso i dati di identificazione del mezzo col quale il viaggio continuera'. e) l'eventuale operazione di trasbordo, all'interno del territorio dello Stato, e' effettuata sotto la vigilanza della dogana o dei militari della Guardia di finanza; f) i colli, di cui alle lettere a) e b), sono presentati, alla dogana di uscita dal territorio doganale dell'Unione, entro il termine di cui all'art. 335 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, decorrente dalla data dello svincolo delle merci per l'esportazione; g) la dogana di uscita dal territorio doganale dell'Unione ubicata nel territorio dello Stato, effettua il controllo dei suggelli apposti dalle dogane competenti per accertarne l'integrita' e la corrispondenza con quelli indicati nella dichiarazione di esportazione e, in caso di sospetto di irregolarita', procede ad una nuova verifica delle merci; h) non essendo consentito il cambio di destinazione dei singoli trasporti, le eventuali impreviste interruzioni o deviazioni del viaggio rispetto all'itinerario prestabilito sono comunicate al piu' vicino Ufficio di Polizia o Comando dei Carabinieri, i quali ne danno immediata comunicazione all'Autorita' di pubblica sicurezza che ha autorizzato il trasporto e a quelle interessate, per competenza territoriale, all'ulteriore svolgimento del viaggio. 2. Nelle more dell'avvio della cooperazione applicativa tra i sistemi informatici prevista nell'ambito dello Sportello unico doganale, istituito dall'art. 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'Ufficio delle dogane competente invia, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC) all'Autorita' di pubblica sicurezza che ha rilasciato la licenza di esportazione, la dichiarazione doganale per la quale e' stato concesso lo svincolo per l'esportazione, identificata dal Master Reference Number (MRN) di cui all'art. 1, punto 22, del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015 e nella quale e' riportato il riferimento alfanumerico della licenza di Polizia.