Art. 4 Controllo dell'avvenuta esportazione 1. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 110 del 1975, per le operazioni di esportazioni definitive o temporanee dei materiali di cui all'art. 1, comma 1, i funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non possono avvalersi delle facolta' di cui all'art. 8, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 ed i militari della Guardia di finanza non possono avvalersi delle facolta' di cui all'art. 21, secondo comma, del TULD. 2. Per le operazioni di cui al comma 1, non trovano applicazione altresi' le procedure semplificate di cui agli articoli 166 e 182 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013. 3. Il riscontro previsto dal terzo comma dell'art. 16, della legge n. 110 del 1975, da parte dell'autorita' di Pubblica sicurezza che ha rilasciato la licenza di esportazione, e' effettuato direttamente dalla medesima Autorita' che constata l'effettiva uscita dei materiali dal territorio doganale dell'Unione europea, attraverso la consultazione del sistema informativo nazionale delle dogane denominato Automazione Integrata Dogane Accise (A.I.D.A.), utilizzando il codice MRN comunicato dagli Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi dell'art. 3, comma 2. Qualora da tale consultazione l'operazione non risulti perfezionata ovvero l'uscita dei materiali risulti avvenuta con difformita', l'Autorita' di pubblica sicurezza contatta l'Ufficio doganale di esportazione per acquisire ulteriori elementi di informazione.