Art. 4 
 
 
                Controllo dell'avvenuta esportazione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 110 del 1975, per
le operazioni di esportazioni definitive o temporanee  dei  materiali
di cui all'art. 1, comma 1, i funzionari dell'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli, non possono avvalersi delle facolta' di cui all'art. 8,
del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 ed i  militari  della
Guardia di finanza  non  possono  avvalersi  delle  facolta'  di  cui
all'art. 21, secondo comma, del TULD. 
  2. Per le operazioni di cui al comma 1,  non  trovano  applicazione
altresi' le procedure semplificate di cui agli articoli 166 e 182 del
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 9 ottobre 2013. 
  3. Il riscontro previsto dal terzo comma dell'art. 16, della  legge
n. 110 del 1975, da parte dell'autorita' di Pubblica sicurezza che ha
rilasciato la licenza di  esportazione,  e'  effettuato  direttamente
dalla  medesima  Autorita'  che  constata  l'effettiva   uscita   dei
materiali dal territorio doganale dell'Unione europea, attraverso  la
consultazione  del  sistema  informativo   nazionale   delle   dogane
denominato   Automazione   Integrata   Dogane   Accise    (A.I.D.A.),
utilizzando il codice MRN comunicato dagli Uffici dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli ai sensi dell'art. 3, comma 2. Qualora da  tale
consultazione l'operazione non risulti perfezionata  ovvero  l'uscita
dei  materiali  risulti  avvenuta  con  difformita',  l'Autorita'  di
pubblica sicurezza contatta l'Ufficio doganale  di  esportazione  per
acquisire ulteriori elementi di informazione.