Art. 5 
 
 
                Esportazione o trasferimento di armi 
                      da sparo per uso sportivo 
 
  1. Le persone residenti  o  domiciliate  in  Italia  che  intendono
esportare o trasferire in ambito intracomunitario, temporaneamente  e
al proprio seguito,  armi  da  sparo  per  uso  sportivo  e  relative
munizioni,  sono  munite  della   apposita   dichiarazione   conforme
all'allegato A, rilasciata dalla competente associazione sportiva  di
tiro riconosciuta o affiliata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(C.O.N.I.) e  comunicata  al  Ministero  dell'interno  dal  Consiglio
nazionale del C.O.N.I.,  o,  in  alternativa,  di  ogni  altra  prova
dell'attivita'   di   tiro   sportivo   con   documenti    rilasciati
dall'associazione sportiva del  Paese  di  destinazione,  tradotti  e
asseverati nelle forme di legge, vistata dal Questore della provincia
da dove partono le armi. 
  2. La dichiarazione di cui al comma 1 e' esibita ad un  Ufficio  di
Polizia o Comando dei Carabinieri che  vi  attesta  la  partenza  dei
materiali dal territorio nazionale con l'indicazione  della  relativa
data. 
  3. L'esportazione o il trasferimento temporaneo, di cui ai commi  1
e 2, e'  consentita  nei  limiti  di  tre  armi  e  di  milleduecento
cartucce.  In   casi   eccezionali,   e   per   comprovate   esigenze
dell'interessato, puo' essere consentita, previa  acquisizione  della
relativa adeguata documentazione da parte del Questore che appone  il
visto, l'esportazione o il trasferimento temporaneo di armi in numero
superiore al predetto limite.