Art. 5 Esportazione o trasferimento di armi da sparo per uso sportivo 1. Le persone residenti o domiciliate in Italia che intendono esportare o trasferire in ambito intracomunitario, temporaneamente e al proprio seguito, armi da sparo per uso sportivo e relative munizioni, sono munite della apposita dichiarazione conforme all'allegato A, rilasciata dalla competente associazione sportiva di tiro riconosciuta o affiliata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e comunicata al Ministero dell'interno dal Consiglio nazionale del C.O.N.I., o, in alternativa, di ogni altra prova dell'attivita' di tiro sportivo con documenti rilasciati dall'associazione sportiva del Paese di destinazione, tradotti e asseverati nelle forme di legge, vistata dal Questore della provincia da dove partono le armi. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 e' esibita ad un Ufficio di Polizia o Comando dei Carabinieri che vi attesta la partenza dei materiali dal territorio nazionale con l'indicazione della relativa data. 3. L'esportazione o il trasferimento temporaneo, di cui ai commi 1 e 2, e' consentita nei limiti di tre armi e di milleduecento cartucce. In casi eccezionali, e per comprovate esigenze dell'interessato, puo' essere consentita, previa acquisizione della relativa adeguata documentazione da parte del Questore che appone il visto, l'esportazione o il trasferimento temporaneo di armi in numero superiore al predetto limite.