Art. 6 Disposizioni particolari per i soggetti in possesso della carta europea d'arma da fuoco 1. Non sono soggette ai visti o alle attestazioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2, le dichiarazioni rilasciate dalle associazioni sportive di tiro concernenti le persone residenti o domiciliate nello Stato, in possesso della carta europea d'arma da fuoco, che intendono esportare o trasferire temporaneamente, al proprio seguito, armi da sparo per uso sportivo iscritte nella predetta carta.