Art. 6 
 
 
         Disposizioni particolari per i soggetti in possesso 
                 della carta europea d'arma da fuoco 
 
  1. Non sono soggette ai visti o alle attestazioni di  cui  all'art.
5, commi 1  e  2,  le  dichiarazioni  rilasciate  dalle  associazioni
sportive di tiro concernenti le persone residenti o domiciliate nello
Stato, in possesso della carta europea d'arma da fuoco, che intendono
esportare o trasferire temporaneamente, al proprio seguito,  armi  da
sparo per uso sportivo iscritte nella predetta carta.