Art. 7 
 
 
       Esportazione o trasferimento di armi per uso di caccia 
 
  1. Su licenza del Questore e' consentita, alle persone residenti  o
domiciliate nello Stato, in possesso  di  licenza  di  porto  d'armi,
l'esportazione o il trasferimento temporaneo, al proprio seguito,  di
armi per uso di caccia, in numero non superiore a tre, e di cartucce,
in numero non superiore a ottocento. Nella licenza sono  riportati  i
dati  identificativi  delle  armi  che  si  intendono   esportare   o
trasferire. 
  2. La licenza di cui al comma 1 non e'  richiesta  per  le  persone
residenti o domiciliate nello  Stato  in  possesso  delle  prescritte
autorizzazioni per l'esercizio della caccia  e  della  carta  europea
d'arma   da   fuoco,   che   intendono   esportare    o    trasferire
temporaneamente, al proprio seguito, armi da  caccia  iscritte  nella
predetta carta. L'esportazione temporanea di cui al presente comma e'
consentita nel limiti di tre armi e di ottocento cartucce. 
  3. Ai fini dell'esportazione o del trasferimento temporaneo di armi
da caccia, il richiedente deve dimostrare di essere  in  possesso  di
licenza per uso venatorio in corso di validita'.