Art. 7 Esportazione o trasferimento di armi per uso di caccia 1. Su licenza del Questore e' consentita, alle persone residenti o domiciliate nello Stato, in possesso di licenza di porto d'armi, l'esportazione o il trasferimento temporaneo, al proprio seguito, di armi per uso di caccia, in numero non superiore a tre, e di cartucce, in numero non superiore a ottocento. Nella licenza sono riportati i dati identificativi delle armi che si intendono esportare o trasferire. 2. La licenza di cui al comma 1 non e' richiesta per le persone residenti o domiciliate nello Stato in possesso delle prescritte autorizzazioni per l'esercizio della caccia e della carta europea d'arma da fuoco, che intendono esportare o trasferire temporaneamente, al proprio seguito, armi da caccia iscritte nella predetta carta. L'esportazione temporanea di cui al presente comma e' consentita nel limiti di tre armi e di ottocento cartucce. 3. Ai fini dell'esportazione o del trasferimento temporaneo di armi da caccia, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso di licenza per uso venatorio in corso di validita'.