Art. 8 
 
Esportazione o trasferimento di armi comuni da sparo e loro parti per
  finalita' commerciali, espositive, per riparazione o valutazione 
 
  1. Su licenza del Questore e' consentita, ai titolari di licenza di
cui  all'art.  31  del  TULPS,  l'esportazione  o  il   trasferimento
temporaneo di armi comuni da sparo e di parti di esse, per  finalita'
commerciali, per fini espositivi  durante  fiere  e  mostre,  per  la
riparazione a  seguito  di  malfunzionamenti,  per  danneggiamenti  o
rotture, ovvero per finalita' di valutazione. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, su licenza dei Prefetto,  e'
consentita, ai titolari di licenza di  cui  all'art.  47  del  TULPS,
l'esportazione o il trasferimento temporaneo di munizioni. 
  3. Nelle  licenze  sono  riportati  tipo,  marca,  funzionamento  e
matricola delle armi che si  intendono  esportare  o  trasferire,  la
descrizione delle parti d'arma aggiuntive e, se del caso, la relativa
matricola, nonche' le quantita' e il tipo di munizioni.