Art. 8 Esportazione o trasferimento di armi comuni da sparo e loro parti per finalita' commerciali, espositive, per riparazione o valutazione 1. Su licenza del Questore e' consentita, ai titolari di licenza di cui all'art. 31 del TULPS, l'esportazione o il trasferimento temporaneo di armi comuni da sparo e di parti di esse, per finalita' commerciali, per fini espositivi durante fiere e mostre, per la riparazione a seguito di malfunzionamenti, per danneggiamenti o rotture, ovvero per finalita' di valutazione. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, su licenza dei Prefetto, e' consentita, ai titolari di licenza di cui all'art. 47 del TULPS, l'esportazione o il trasferimento temporaneo di munizioni. 3. Nelle licenze sono riportati tipo, marca, funzionamento e matricola delle armi che si intendono esportare o trasferire, la descrizione delle parti d'arma aggiuntive e, se del caso, la relativa matricola, nonche' le quantita' e il tipo di munizioni.