Art. 9 
 
 
Validita' delle autorizzazioni all'esportazione o al trasferimento di
                  armi per uso sportivo e di caccia 
 
  1. Le autorizzazioni previste dagli articoli 5 e 7 hanno  validita'
non  superiore  a  novanta  giorni  ed  abilitano  l'interessato   al
trasporto ed alla reimportazione o reintroduzione dei materiali entro
il termine prestabilito. Nei casi previsti dall'art. 8, la  validita'
dell'autorizzazione non puo' superare 24 mesi.