Art. 9 Validita' delle autorizzazioni all'esportazione o al trasferimento di armi per uso sportivo e di caccia 1. Le autorizzazioni previste dagli articoli 5 e 7 hanno validita' non superiore a novanta giorni ed abilitano l'interessato al trasporto ed alla reimportazione o reintroduzione dei materiali entro il termine prestabilito. Nei casi previsti dall'art. 8, la validita' dell'autorizzazione non puo' superare 24 mesi.