Art. 2 Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena operativita' del Servizio nazionale della protezione civile in attuazione dell'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392/2016 per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 1. Con riferimento alla prospettazione delle attivita' direttamente connesse con le finalita' della gestione dell'emergenza da porre in essere dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, i limiti massimi e l'articolazione delle misure contenute nel citato art. 5 sono rideterminati come specificato nel presente articolo. 2. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello titolare di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attivita' di assistenza e soccorso o nelle attivita' connesse all'emergenza, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente gia' previsti dai rispettivi ordinamenti, puo' essere riconosciuta: a) per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2016, una speciale indennita' operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata, su base mensile, a 200 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego; b) per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2016, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle gia' autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 150 ore mensili pro-capite; c) per l'impiego in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle gia' autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 50 ore mensili pro-capite, nei limiti e come specificato dal successivo comma 4. 3. Ai titolari di incarichi dirigenziali delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attivita' di assistenza e soccorso o nelle attivita' connesse all'emergenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 4-bis, della legge n. 225/1992, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente gia' previsti dai rispettivi ordinamenti, puo' essere riconosciuta: a) per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2016, una indennita' di funzione pari al 35% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, determinata con riferimento ai giorni di effettivo impiego; b) per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2016, una indennita' di funzione pari al 25% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, determinata con riferimento ai giorni di effettivo impiego; c) per l'impiego in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, una indennita' di funzione pari al 15% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, determinata con riferimento ai giorni di effettivo impiego. 4. Le misure previste dal comma 2, lettera c), e dal comma 3, lettera c), del presente articolo si applicano limitatamente al personale del Dipartimento della protezione civile e al personale delle strutture di protezione civile delle regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria. 5. Al personale titolare di incarico ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 303/1999, ovvero di incarico tecnico-specialistico ai sensi degli articoli 48 e 50 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 presso il Dipartimento della protezione, impiegato in attivita' di protezione civile nei territori interessati dall'emergenza, in relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno, puo' essere riconosciuta, dal 1° ottobre al 31 ottobre 2016, un'indennita' pari al 30% del trattamento economico lordo, commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco e dal 1° novembre al 31 dicembre 2016, un'indennita' pari al 20% del trattamento economico lordo, sempre commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco, fermo restando quanto previsto in materia di trattamento di missione dall'art. 8 dell'ordinanza n. 394/2016. 6. Al personale appartenente alle Forze di Polizia, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile si applica quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 392/2016, nonche' quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e non si applica quanto previsto dall'art. 13 dell'ordinanza n. 394/2016. 7. Al restante personale appartenente alle Forze di Polizia, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, direttamente impiegato nelle attivita' di assistenza e soccorso o nelle attivita' connesse all'emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti e fermo restando il divieto di cumulo con altri compensi per la medesima finalita', non si applica quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e puo' essere riconosciuta, oltre all'indennita' di ordine pubblico, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle gia' autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 150 ore mensili pro-capite per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. 8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'art. 5, comma 8, dell'ordinanza n. 392/2016. 9. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla periodica ricognizione degli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo sono riferite alle risorse umane indicate nei piani di impiego condivisi in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392/2016.