Art. 2 
 
  1. La Banca d'Italia  procede  alla  rilevazione  dei  dati  avendo
riguardo,  per  le  categorie  di  cui  all'art.  1,   alla   natura,
all'oggetto, all'importo e alla  durata  del  finanziamento,  nonche'
alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 settembre 2016 
 
                                   Il capo della direzione V: Maresca