Art. 10 Operativita' della garanzia di ultima istanza dello Stato 1. Gli interventi del Fondo sono assistiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. 2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti. 3. La garanzia dello Stato opera limitatamente alla quota dovuta dal Fondo per la garanzia concessa, quantificata sulla base della normativa che ne regola il funzionamento e ridotta di eventuali pagamenti parziali effettuati dal Fondo. 4. La richiesta di escussione della garanzia dello Stato e' trasmessa al Ministero - Dipartimento del Tesoro, Direzione VI, e al Gestore, trascorsi 60 giorni dalla richiesta di pagamento al Fondo. 5. Il Ministero, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato del Gestore, provvede al pagamento di quanto dovuto, dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalita' e le procedure che regolano gli interventi del Fondo e l'escussione della garanzia dello Stato. 6. Le modalita' di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano il tempestivo soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facolta' per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione. 7. Dopo l'avvenuta escussione della garanzia dello Stato di cui al comma 1, per le ipotesi di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b), lo Stato e' surrogato nei diritti del creditore nei confronti del Prenditore finale. Il Gestore, in nome, per conto e nell'interesse dello Stato, cura le procedure di recupero anche, mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.