Art. 2 
 
 
                 Ambito e finalita' di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione di quanto  previsto  all'art.
1, comma 824, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  definisce  i
criteri, le modalita'  e  le  condizioni  per  la  concessione  della
garanzia dello Stato di cui ai commi da 822 a 829 del medesimo art. 1
della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  le  modalita'  con  cui  le
amministrazioni statali  e  gli  enti  territoriali  possono  versare
contributi per incrementare la dotazione del Fondo, e le procedure di
escussione della medesima garanzia.