Art. 3 
 
Fondo di garanzia sulle operazioni finanziarie delle  piattaforme  di
  investimento promosse dall'Istituto Nazionale di Promozione 
 
  1. Il Fondo opera nei  limiti  delle  risorse  disponibili  e  fino
all'esaurimento  delle  stesse,  tenuto  conto  degli  accantonamenti
previsti ai sensi dell'art. 5, comma 3. Le obbligazioni  assunte  dal
Fondo sono assistite dalla garanzia dello Stato,  quale  garanzia  di
ultima istanza. 
  2. Le risorse finanziarie del Fondo affluiscono nell'apposito conto
corrente infruttifero  acceso  presso  la  Tesoreria  centrale  dello
Stato, intestato al Gestore e da questi utilizzato per  le  finalita'
di  cui  al  presente  decreto.  Il  titolare  del   conto   corrente
infruttifero di cui al comma 1 e' tenuto alla resa del conto ai sensi
degli articoli 23 e 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559. 
  3.  La  dotazione  del  Fondo  puo'  essere  incrementata  mediante
versamento di contributi da parte di  amministrazioni  statali  e  di
enti territoriali, in forma singola o associata, anche  a  valere  su
risorse europee. A tal fine il  Ministero  puo'  costituire  apposite
sezioni dedicate  del  Fondo  e  stipulare  accordi  ai  sensi  degli
articoli 11 e 15 della legge 7  agosto  1990,  n.  241  e  successive
modificazioni, con i quali sono definiti  gli  obiettivi  comuni,  le
priorita' e i criteri di ripartizione delle risorse. A detti  accordi
possono   aderire,   anche   in   momenti    successivi,    ulteriori
amministrazioni e soggetti  pubblici,  sottoscrivendo  appositi  atti
integrativi con il Ministero. 
  4. Il Ministero puo' modificare o  incrementare  le  dotazioni  del
Fondo secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 876, della  legge
28 dicembre 2015, n. 208.