Art. 8 
 
 
                Attivazione della garanzia del Fondo 
 
  1. Al manifestarsi di un Evento di escussione, CDP puo' escutere la
garanzia del Fondo, a condizione che  abbia  versato  le  commissioni
dovute al Fondo entro i termini prescritti ai  sensi  del  precedente
art. 7. A tal fine: 
    a) per i casi in  cui  CDP  abbia  erogato  finanziamenti  e  per
operazioni finanziarie assimilabili, CDP,  a  fronte  dell'Evento  di
escussione,  invia  al  Gestore,  entro  90  giorni  dalla  data   di
intimazione di pagamento indirizzata al debitore, e per conoscenza al
Gestore, la richiesta di attivazione della  garanzia,  corredata  dei
dati e delle  informazioni  relative  a:  (i)  il  finanziamento  CDP
oggetto di  escussione  della  garanzia  del  Fondo;  (ii)  l'importo
dell'esposizione della CDP sul finanziamento  di  cui  al  precedente
punto (i), rilevato alla data di intimazione di pagamento inviata  al
debitore a seguito dell'Evento di escussione; (iii) indicazioni circa
garanzie ulteriori rispetto a quella prestata  dal  Fondo,  acquisite
dalla CDP; 
    b) per i casi in cui CDP abbia concesso garanzie o controgaranzie
e per operazioni finanziarie assimilabili, la CDP invia  al  Gestore,
entro 90 giorni dalla  data  in  cui  e'  stata  escussa  la  propria
garanzia, la richiesta di attivazione della  garanzia  corredata  dei
dati e delle informazioni relative a: (i) la  garanzia/controgaranzia
rilasciata da CDP oggetto di escussione  della  garanzia  del  Fondo;
(ii) l'importo dell'esposizione della CDP sull'operazione finanziaria
di cui al precedente punto (i), rilevato  alla  data  dell'Evento  di
escussione; (iii) indicazioni circa  garanzie  ulteriori  rispetto  a
quella prestata dal Fondo, acquisite dalla CDP; 
    c) per i casi in  cui  CDP  abbia  assunto  capitale  di  rischio
tramite partecipazioni azionarie, sottoscrizioni di quote di fondi  o
strumenti assimilabili, la CDP invia  al  Gestore,  entro  90  giorni
dalla data di liquidazione della  partecipazione  con  una  accertata
minusvalenza tra i prezzi di  acquisto  e  di  cessione  di  quote  o
azioni, la richiesta di attivazione della garanzia corredata dei dati
e delle informazioni relative a: (i) la partecipazione assunta da CDP
oggetto di escussione della garanzia del Fondo; (ii) l'importo  della
minusvalenza subita dalla CDP sull'operazione finanziaria di  cui  al
precedente punto (i), rilevata alla data dell'Evento  di  escussione;
(iii)  indicazioni  circa  garanzie,  ulteriori  rispetto  a   quella
prestata dal Fondo, acquisite dalla CDP. 
  2. La perdita e' liquidata  dal  Gestore  a  CDP  entro  30  giorni
lavorativi dalla data di ricezione  della  richiesta  di  attivazione
della garanzia di cui al comma 1, mediante accredito, a valere  sulle
disponibilita' del Fondo, su apposito conto corrente  indicato  dalla
CDP. Ai fini dell'escussione della garanzia  del  Fondo  non  possono
essere   sollevate   eccezioni    relative    alle    caratteristiche
dell'operazione   finanziaria   ricompresa   nelle   piattaforme   di
investimento.