Art. 9 
 
 
           Obbligo di restituzione del soggetto garantito 
                        e surrogazione legale 
 
  1. A seguito della liquidazione dell'importo della perdita  per  le
ipotesi di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b), sorge  l'obbligo
in capo al Prenditore finale o sul soggetto garantito  dalla  CDP  di
restituire le somme pagate dal Fondo,  oltre  agli  interessi  legali
maturati dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso ed alle
spese sostenute per il recupero. 
  2. Con la liquidazione della perdita di cui al comma 1 il Ministero
acquisisce il diritto  di  rivalersi  sul  Prenditore  finale  o  sul
soggetto garantito dalla CDP per le somme pagate alla CDP. In  misura
proporzionale all'ammontare di queste ultime somme, il  Ministero  e'
surrogato in tutti i diritti spettanti alla CDP, anche  in  relazione
alle eventuali altre garanzie acquisite. Il  Ministero  e'  surrogato
nei diritti dei soggetti finanziatori, ai sensi  dell'art.  1203  del
codice civile e il Gestore provvede al recupero della  somma  pagata,
degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno  del
pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per  il
recupero, anche mediante il ricorso alla procedura  di  iscrizione  a
ruolo, ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46 e successive modificazioni. Le somme recuperate sono  versate  sul
conto corrente di Tesoreria intestato al Fondo.