Art. 4 
 
                     Riduzioni ed aggiornamenti 
 
  1. L'ammontare delle garanzie finanziarie e' ridotto di un  importo
fino al: 
    a) 50 % per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE  n.
761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  19  marzo  2001
(EMAS); 
    b) 40 % nel caso di  imprese  in  possesso  della  certificazione
ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo  accreditato  ai
sensi della normativa vigente. 
  2. La riduzione di cui al comma 1 non  opera  nei  confronti  degli
importi minimi di cui al capitolo 5, dell'allegato A. 
  3. Nel caso di modifiche  impiantistiche  sostanziali,  il  gestore
provvede a  rideterminare  l'ammontare  delle  garanzie  finanziarie,
sottoponendo i calcoli all'autorita' competente e all'amministrazione
beneficiaria, e provvedendo conseguentemente alla integrazione  delle
garanzie finanziarie, ovvero a chiedere all'autorita'  competente  la
loro riduzione.