Art. 3 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie - vigila sulle attivita' dell'organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 191/2010, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti utilizzatori dei componenti o gestori di sottosistemi di cui all'art. 1 del presente decreto, anche mediante verifica a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine l'organismo comunica ogni anno all'Amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie - dispone, con periodicita' almeno annuale, visite di vigilanza presso l'organismo Bureau Veritas Italia S.p.A. al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarita' delle operazioni svolte.