Art. 3 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento
per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale -
Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie -
vigila sulle attivita' dell'organismo riconosciuto ai sensi dell'art.
30  del   decreto   legislativo   n.   191/2010,   adottando   idonei
provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa  ovvero  su  richiesta
dei soggetti utilizzatori dei componenti o gestori di sottosistemi di
cui all'art. 1  del  presente  decreto,  anche  mediante  verifica  a
campione delle certificazioni  rilasciate.  A  tal  fine  l'organismo
comunica ogni anno  all'Amministrazione  medesima  le  certificazioni
emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento
per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale -
Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie -
dispone, con periodicita' almeno annuale, visite di vigilanza  presso
l'organismo Bureau Veritas Italia S.p.A. al  fine  di  verificare  la
sussistenza dei requisiti previsti e la regolarita' delle  operazioni
svolte.