Art. 4 1. Il riconoscimento e' sospeso per un periodo da uno a sei mesi nel caso di accertate gravi e ripetute irregolarita' da parte dell'organismo Bureau Veritas Italia S.p.A. nelle attivita' di valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti appaltanti, ovvero qualora, in sede di vigilanza, emerga il venir meno dei requisiti prescritti. 2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione e' ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarita' o carenze. 3. Il riconoscimento e' revocato nel caso in cui l'organismo Bureau Veritas Italia S.p.A. non ottemperi, con le modalita' ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione. 4. I provvedimenti alla sospensione o revoca sono comunicati all'organismo, alla Commissione ed agli altri Stati membri.