Art. 4 
 
  1. Il riconoscimento e' sospeso per un periodo da uno  a  sei  mesi
nel caso  di  accertate  gravi  e  ripetute  irregolarita'  da  parte
dell'organismo  Bureau  Veritas  Italia  S.p.A.  nelle  attivita'  di
valutazione o verifica o nei rapporti con i  fabbricanti  o  con  gli
enti appaltanti, ovvero qualora, in  sede  di  vigilanza,  emerga  il
venir meno dei requisiti prescritti. 
  2. Decorso il termine di  cui  al  comma  1,  il  provvedimento  di
sospensione e' ritirato  a  seguito  dell'accertata  rimozione  delle
irregolarita' o carenze. 
  3. Il riconoscimento e' revocato nel caso in cui l'organismo Bureau
Veritas Italia S.p.A. non ottemperi, con  le  modalita'  ed  i  tempi
indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione. 
  4. I  provvedimenti  alla  sospensione  o  revoca  sono  comunicati
all'organismo, alla Commissione ed agli altri Stati membri.