Art. 2 
 
  1.  L'incarico  conferito  con  il  presente  decreto  integra   il
riconoscimento del Consorzio vini di Romagna  di  cui  al  decreto  8
agosto 2012, successivamente confermato con il  decreto  7  settembre
2015 ed ha la medesima durata prevista dal decreto 7 settembre 2015. 
  2. L'incarico di cui  all'art.  1  del  presente  decreto  comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste  nel  presente  decreto  e  nel
citato  decreto  dell'8  agosto  2012  e  puo'  essere  sospeso   con
provvedimento  motivato  ovvero  revocato  in  caso  di  perdita  dei
requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010. 
  3. L'incarico di cui al citato  art.  1  del  presente  decreto  e'
automaticamente revocato qualora la  Commissione  europea  decida  la
cancellazione  della  protezione  per  la  denominazione  «Colli   di
Rimini», ai sensi dell'art. 107, comma 3,  del  regolamento  (CE)  n.
1308/2013. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione. 
    Roma, 13 settembre 2016 
 
                                         Il direttore generale: Abate