Art. 2 1. L'incarico conferito con il presente decreto integra il riconoscimento del Consorzio vini di Romagna di cui al decreto 8 agosto 2012, successivamente confermato con il decreto 7 settembre 2015 ed ha la medesima durata prevista dal decreto 7 settembre 2015. 2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel citato decreto dell'8 agosto 2012 e puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010. 3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto e' automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione «Colli di Rimini», ai sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento (CE) n. 1308/2013. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 13 settembre 2016 Il direttore generale: Abate