Art. 15 Ufficio studi e documentazione. Direzione 1. L'Ufficio studi e documentazione e' diretto da un componente del Consiglio, nominato dal Consiglio su proposta del Comitato di presidenza, sentita la Sesta commissione. 2. Il Direttore dura in carica un anno e svolge i seguenti compiti: a) dirige l'Ufficio, provvedendo anche alla sua organizzazione; b) assegna le pratiche ai magistrati addetti e nomina i relatori sulle questioni piu' importanti, seguendo criteri oggettivi o di specializzazione; c) predispone i turni di servizio. 3. La Sesta commissione sovraintende all'Ufficio studi e documentazione e ne indirizza l'attivita' tramite il Direttore. 4. Nello svolgimento delle sue attivita' l'Ufficio si attiene alle indicazioni specificamente emanate dal Consiglio.