Art. 15 
 
 
              Ufficio studi e documentazione. Direzione 
 
  1. L'Ufficio studi e documentazione e' diretto da un componente del
Consiglio,  nominato  dal  Consiglio  su  proposta  del  Comitato  di
presidenza, sentita la Sesta commissione. 
  2. Il Direttore dura in carica un anno e svolge i seguenti compiti: 
  a) dirige l'Ufficio, provvedendo anche alla sua organizzazione; 
  b) assegna le pratiche ai magistrati addetti e  nomina  i  relatori
sulle questioni piu' importanti,  seguendo  criteri  oggettivi  o  di
specializzazione; 
  c) predispone i turni di servizio. 
  3.  La  Sesta  commissione   sovraintende   all'Ufficio   studi   e
documentazione e ne indirizza l'attivita' tramite il Direttore. 
  4. Nello svolgimento delle sue attivita' l'Ufficio si attiene  alle
indicazioni specificamente emanate dal Consiglio.