Art. 16 
 
 
         Comitato per la biblioteca e per l'archivio storico 
 
  1. Il Comitato per  la  biblioteca  e  per  l'archivio  storico  e'
composto da due Consiglieri eletti dai magistrati e da un Consigliere
eletto dal  Parlamento.  Uno  dei  tre  componenti  e'  il  Direttore
dell'Ufficio studi e documentazione che ne fa parte  di  diritto.  Il
Comitato resta in carica per un anno. 
  2. Il Comitato vigila sulla biblioteca e sull'archivio storico  del
Consiglio e cura i rapporti e  le  collaborazioni  con  gli  omologhi
uffici ed enti  istituiti  presso  gli  organi  costituzionali  e  di
rilevanza costituzionale, promuove le pubblicazioni  scientifiche  di
interesse del Consiglio e dell'ordine giudiziario. 
  3. Il Comitato puo' avvalersi dell'Ufficio studi e documentazione e
riferisce  periodicamente  all'Assemblea   plenaria   sulla   propria
attivita'. 
  4. L'Archivio  storico  conserva  i  documenti  del  Consiglio  che
vengono  versati  secondo  una  procedura  stabilita   con   apposita
delibera; preserva gli altri documenti acquisiti a norma del presente
regolamento. Esso cura la redazione di inventari e di altri strumenti
di consultazione; pubblica  fonti  e  atti  di  particolare  rilievo;
collabora con  gli  altri  servizi  di  documentazione  per  studi  e
pubblicazioni. L'Archivio storico cura altresi' la conservazione  del
materiale fotografico del Consiglio e  puo'  acquisire  testimonianze
audiovisive relative alla storia dell'ordine giudiziario.