Art. 16 Comitato per la biblioteca e per l'archivio storico 1. Il Comitato per la biblioteca e per l'archivio storico e' composto da due Consiglieri eletti dai magistrati e da un Consigliere eletto dal Parlamento. Uno dei tre componenti e' il Direttore dell'Ufficio studi e documentazione che ne fa parte di diritto. Il Comitato resta in carica per un anno. 2. Il Comitato vigila sulla biblioteca e sull'archivio storico del Consiglio e cura i rapporti e le collaborazioni con gli omologhi uffici ed enti istituiti presso gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, promuove le pubblicazioni scientifiche di interesse del Consiglio e dell'ordine giudiziario. 3. Il Comitato puo' avvalersi dell'Ufficio studi e documentazione e riferisce periodicamente all'Assemblea plenaria sulla propria attivita'. 4. L'Archivio storico conserva i documenti del Consiglio che vengono versati secondo una procedura stabilita con apposita delibera; preserva gli altri documenti acquisiti a norma del presente regolamento. Esso cura la redazione di inventari e di altri strumenti di consultazione; pubblica fonti e atti di particolare rilievo; collabora con gli altri servizi di documentazione per studi e pubblicazioni. L'Archivio storico cura altresi' la conservazione del materiale fotografico del Consiglio e puo' acquisire testimonianze audiovisive relative alla storia dell'ordine giudiziario.