Art. 17 Comitato per le pari opportunita' in magistratura 1. Il Comitato per le pari opportunita' in magistratura ha il compito di formulare, alle competenti Commissioni, pareri e proposte finalizzati alla rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunita' tra uomini e donne nel lavoro dei magistrati oltre che alla promozione di azioni positive. 2. Il Comitato e' presieduto dal Presidente della Sesta commissione ed e' composto da: a) due componenti del Consiglio; b) sei magistrati ordinari designati, in proporzione della loro rappresentativita', da associazioni della magistratura; c) due esperti designati dal comitato nazionale e dalla Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna istituiti, rispettivamente, presso il Ministero del lavoro e il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. Il Presidente e i componenti del Comitato restano in carica sino alla fine della consiliatura in cui sono stati nominati. 4. Il Consiglio procede alla nomina del presidente e dei componenti non oltre tre mesi dal suo insediamento. Quando, pur dopo la nomina del presidente e dei componenti di spettanza del Consiglio, le associazioni e le amministrazioni indicate al comma 2, lettere b) e c), non hanno provveduto alla designazione dei loro componenti, quelli facenti parte del precedente Comitato sono prorogati di diritto.