Art. 17 
 
 
          Comitato per le pari opportunita' in magistratura 
 
  1. Il Comitato per le  pari  opportunita'  in  magistratura  ha  il
compito di formulare, alle competenti Commissioni, pareri e  proposte
finalizzati alla rimozione degli ostacoli che  impediscono  la  piena
realizzazione di pari opportunita' tra uomini e donne nel lavoro  dei
magistrati oltre che alla promozione di azioni positive. 
  2. Il Comitato e' presieduto dal Presidente della Sesta commissione
ed e' composto da: 
  a) due componenti del Consiglio; 
  b) sei magistrati ordinari designati,  in  proporzione  della  loro
rappresentativita', da associazioni della magistratura; 
  c) due esperti designati dal comitato nazionale e dalla Commissione
per le pari opportunita' fra uomo e donna istituiti, rispettivamente,
presso il  Ministero  del  lavoro  e  il  Dipartimento  per  le  pari
opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  3. Il Presidente e i componenti del Comitato restano in carica sino
alla fine della consiliatura in cui sono stati nominati. 
  4. Il Consiglio procede alla nomina del presidente e dei componenti
non oltre tre mesi dal suo insediamento. Quando, pur dopo  la  nomina
del presidente e  dei  componenti  di  spettanza  del  Consiglio,  le
associazioni e le amministrazioni indicate al comma 2, lettere  b)  e
c), non hanno  provveduto  alla  designazione  dei  loro  componenti,
quelli facenti  parte  del  precedente  Comitato  sono  prorogati  di
diritto.