Art. 18 
 
 
               Struttura tecnica per l'organizzazione 
 
  1. La Struttura tecnica  per  l'organizzazione  svolge  i  seguenti
compiti: 
  a) acquisire e analizzare informazioni sui carichi di  lavoro,  sui
flussi e sulle pendenze dei procedimenti e dei processi sia a livello
nazionale sia provenienti dalle Commissioni flussi  distrettuali,  al
fine  di  verificare  l'efficienza  e  l'efficacia  dei  progetti  di
organizzazione degli  uffici  giudiziari  e  di  effettuare  adeguate
comparazioni tra gli stessi; 
  b) promuovere il confronto  e  la  diffusione  delle  buone  prassi
metodologiche e  operative  anche  attraverso  la  sperimentazione  e
l'utilizzazione di tecniche innovative; 
  c)  favorire  omogeneita'  e  qualita'  delle  attivita'  e   delle
strumentazioni anche informatiche a livello nazionale; 
  d) fornire supporto al Consiglio sia per la verifica dei  risultati
operativi  ottenuti  attraverso  le  attivita'  di  indirizzo  e   di
regolamentazione, sia per la  definizione  periodica  del  fabbisogno
informativo e formativo in questo settore, sia per l'interscambio  di
dati con il Ministero della giustizia e le sue articolazioni; 
  e)  offrire  servizi  di  assistenza  a  specifiche  richieste   di
intervento locale; 
  f) diffondere gli indirizzi e  le  deliberazioni  del  Consiglio  a
tutti i responsabili di riferimento a livello locale; 
  g) curare i rapporti con il  Consiglio  direttivo  della  Corte  di
cassazione  e  i  Consigli  giudiziari  e,  in  particolare,  con   i
rispettivi referenti distrettuali per l'informatica; 
  h)   curare,   su   indicazione    della    Settima    commissione,
l'implementazione  del  portale  unico  istituzionale  con   apposite
sezioni relative al processo civile telematico,  al  processo  penale
telematico e alle buone prassi di organizzazione. 
  2. La  Struttura  tecnica  per  l'organizzazione  e'  coordinata  e
diretta dalla Settima commissione e, nei casi  e  nei  modi  previsti
dalla  delibera  di  cui  all'art.  19,  comma  3,   puo'   avvalersi
dell'Ufficio statistico. Essa  e'  presieduta  dal  Presidente  della
medesima Commissione ed e' composta da dieci  magistrati  individuati
dal Consiglio, previo interpello, tra  coloro  che  abbiano  maturato
esperienza  in  tema  di  organizzazione  e  informatizzazione  degli
uffici, di analisi dei flussi, di carichi di lavoro e di pendenze dei
procedimenti e dei  processi.  L'incarico  di  componente  ha  durata
triennale e puo' essere rinnovato, a richiesta, per non piu'  di  una
volta, per la durata di un anno. 
  3. Con apposita delibera il Consiglio disciplina  il  funzionamento
della Struttura tecnica per l'organizzazione, se del caso disponendo,
per i suoi componenti,  esoneri  totali  o  parziali  dalle  funzioni
giudiziarie.