Art. 18 Struttura tecnica per l'organizzazione 1. La Struttura tecnica per l'organizzazione svolge i seguenti compiti: a) acquisire e analizzare informazioni sui carichi di lavoro, sui flussi e sulle pendenze dei procedimenti e dei processi sia a livello nazionale sia provenienti dalle Commissioni flussi distrettuali, al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia dei progetti di organizzazione degli uffici giudiziari e di effettuare adeguate comparazioni tra gli stessi; b) promuovere il confronto e la diffusione delle buone prassi metodologiche e operative anche attraverso la sperimentazione e l'utilizzazione di tecniche innovative; c) favorire omogeneita' e qualita' delle attivita' e delle strumentazioni anche informatiche a livello nazionale; d) fornire supporto al Consiglio sia per la verifica dei risultati operativi ottenuti attraverso le attivita' di indirizzo e di regolamentazione, sia per la definizione periodica del fabbisogno informativo e formativo in questo settore, sia per l'interscambio di dati con il Ministero della giustizia e le sue articolazioni; e) offrire servizi di assistenza a specifiche richieste di intervento locale; f) diffondere gli indirizzi e le deliberazioni del Consiglio a tutti i responsabili di riferimento a livello locale; g) curare i rapporti con il Consiglio direttivo della Corte di cassazione e i Consigli giudiziari e, in particolare, con i rispettivi referenti distrettuali per l'informatica; h) curare, su indicazione della Settima commissione, l'implementazione del portale unico istituzionale con apposite sezioni relative al processo civile telematico, al processo penale telematico e alle buone prassi di organizzazione. 2. La Struttura tecnica per l'organizzazione e' coordinata e diretta dalla Settima commissione e, nei casi e nei modi previsti dalla delibera di cui all'art. 19, comma 3, puo' avvalersi dell'Ufficio statistico. Essa e' presieduta dal Presidente della medesima Commissione ed e' composta da dieci magistrati individuati dal Consiglio, previo interpello, tra coloro che abbiano maturato esperienza in tema di organizzazione e informatizzazione degli uffici, di analisi dei flussi, di carichi di lavoro e di pendenze dei procedimenti e dei processi. L'incarico di componente ha durata triennale e puo' essere rinnovato, a richiesta, per non piu' di una volta, per la durata di un anno. 3. Con apposita delibera il Consiglio disciplina il funzionamento della Struttura tecnica per l'organizzazione, se del caso disponendo, per i suoi componenti, esoneri totali o parziali dalle funzioni giudiziarie.