Art. 19 
 
 
                         Ufficio statistico 
 
  1. Il Consiglio si avvale di un Ufficio statistico con  il  compito
di elaborare i dati statistici inerenti agli  uffici  giudiziari,  ai
magistrati   e   alle   attivita'    del    Consiglio,    assicurarne
l'aggiornamento e garantirne l'uniformita', cosi' fornendo i supporti
di conoscenza alle Commissioni e alle altre articolazioni consiliari. 
  2. L'Ufficio statistico opera sulla base di indirizzi e progetti di
attivita', ricerca e rilievo deliberati dal Consiglio sulla  base  di
proposte avanzate, con  cadenza  di  regola  annuale,  dalla  Settima
commissione. Nella proposta di delibera sugli indirizzi di  attivita'
dell'Ufficio statistico, la Settima  commissione  tiene  conto  delle
proposte e delle richieste  formulate  dalle  altre  Commissioni.  La
Settima  commissione  assicura  altresi'   il   coordinamento   delle
attivita' dell'Ufficio statistico con quelle della Direzione generale
di statistica del Ministero della giustizia. 
  3. Un'apposita delibera del Consiglio disciplina il funzionamento e
la dotazione  dell'Ufficio  statistico,  determinandone  altresi'  il
coordinamento dell'attivita' con le funzioni della Struttura  tecnica
per l'organizzazione.