Art. 19 Ufficio statistico 1. Il Consiglio si avvale di un Ufficio statistico con il compito di elaborare i dati statistici inerenti agli uffici giudiziari, ai magistrati e alle attivita' del Consiglio, assicurarne l'aggiornamento e garantirne l'uniformita', cosi' fornendo i supporti di conoscenza alle Commissioni e alle altre articolazioni consiliari. 2. L'Ufficio statistico opera sulla base di indirizzi e progetti di attivita', ricerca e rilievo deliberati dal Consiglio sulla base di proposte avanzate, con cadenza di regola annuale, dalla Settima commissione. Nella proposta di delibera sugli indirizzi di attivita' dell'Ufficio statistico, la Settima commissione tiene conto delle proposte e delle richieste formulate dalle altre Commissioni. La Settima commissione assicura altresi' il coordinamento delle attivita' dell'Ufficio statistico con quelle della Direzione generale di statistica del Ministero della giustizia. 3. Un'apposita delibera del Consiglio disciplina il funzionamento e la dotazione dell'Ufficio statistico, determinandone altresi' il coordinamento dell'attivita' con le funzioni della Struttura tecnica per l'organizzazione.