Art. 2 
 
 
                Verifica delle elezioni del Consiglio 
 
  1. La Commissione indicata nell'art. 1 riferisce al Consiglio sulla
verifica  dei  titoli  dei  componenti  eletti  dai  magistrati,  dei
requisiti di eleggibilita'  dei  componenti  eletti  dal  Parlamento,
delle eventuali incompatibilita' da rimuovere nei  termini  stabiliti
dalla legge, nonche' sui ricorsi proposti avverso le  operazioni  per
l'elezione dei componenti eletti dai magistrati. 
  2. In ogni caso, sulle proposte avanzate dalla Commissione delibera
il Consiglio.