Art. 2 Verifica delle elezioni del Consiglio 1. La Commissione indicata nell'art. 1 riferisce al Consiglio sulla verifica dei titoli dei componenti eletti dai magistrati, dei requisiti di eleggibilita' dei componenti eletti dal Parlamento, delle eventuali incompatibilita' da rimuovere nei termini stabiliti dalla legge, nonche' sui ricorsi proposti avverso le operazioni per l'elezione dei componenti eletti dai magistrati. 2. In ogni caso, sulle proposte avanzate dalla Commissione delibera il Consiglio.