Art. 21 Ufficio relazioni internazionali 1. L'Ufficio relazioni internazionali, costituito da apposito personale amministrativo qualificato, assicura supporto e ausilio alle attivita' delle Commissioni competenti per le attivita' internazionali, con particolare riguardo ai seguenti ambiti funzionali: a) rapporti con gli organismi di governo autonomo della magistratura operanti negli altri Paesi e partecipazione alle attivita' delle Rete europea dei Consigli di giustizia; b) studi di diritto comparato, con specifico riguardo all'ordinamento giudiziario, in coordinamento con l'Ufficio studi e documentazione; c) formazione e aggiornamento professionale dei magistrati nella dimensione sovranazionale e dell'Unione europea, nonche' relativi rapporti con i Consigli di giustizia, con le Scuole della magistratura e con i Ministeri di giustizia; d) partecipazione alle attivita' della Rete europea di formazione giudiziaria; e) formazione culturale e professionale svolta secondo programmi adottati dalla Commissione europea e da altri organismi dell'Unione europea; f) partecipazione del Consiglio a progetti e programmi europei e internazionali; g) gestione della pubblicita' degli atti e degli eventi di rilievo internazionale sul portale unico istituzionale; h) ricevimento di delegazioni straniere; i) organizzazione di assemblee, conferenze, incontri di studio o seminari di interesse o con partecipazione internazionale; l) partecipazione alle attivita' degli organismi internazionali nei quali il Consiglio e' rappresentato; m) relazioni internazionali comunque connesse con le funzioni istituzionali del Consiglio e con le materie di specifico interesse e competenza consiliare; n) partecipazione dei Consiglieri agli incontri internazionali; o) raccolta e catalogazione dei documenti e degli studi realizzati dal Consiglio nel settore internazionale.