Art. 21 
 
 
                  Ufficio relazioni internazionali 
 
  1.  L'Ufficio  relazioni  internazionali,  costituito  da  apposito
personale amministrativo qualificato,  assicura  supporto  e  ausilio
alle  attivita'  delle  Commissioni  competenti  per   le   attivita'
internazionali,  con  particolare   riguardo   ai   seguenti   ambiti
funzionali: 
  a)  rapporti  con  gli  organismi   di   governo   autonomo   della
magistratura  operanti  negli  altri  Paesi  e  partecipazione   alle
attivita' delle Rete europea dei Consigli di giustizia; 
  b)   studi   di   diritto   comparato,   con   specifico   riguardo
all'ordinamento giudiziario, in coordinamento con l'Ufficio  studi  e
documentazione; 
  c) formazione e aggiornamento professionale  dei  magistrati  nella
dimensione sovranazionale e  dell'Unione  europea,  nonche'  relativi
rapporti  con  i  Consigli  di  giustizia,  con   le   Scuole   della
magistratura e con i Ministeri di giustizia; 
  d) partecipazione alle attivita' della Rete europea  di  formazione
giudiziaria; 
  e) formazione culturale e professionale  svolta  secondo  programmi
adottati dalla Commissione europea e da altri  organismi  dell'Unione
europea; 
  f) partecipazione del Consiglio a progetti e  programmi  europei  e
internazionali; 
  g) gestione della pubblicita' degli atti e degli eventi di  rilievo
internazionale sul portale unico istituzionale; 
  h) ricevimento di delegazioni straniere; 
  i) organizzazione di assemblee, conferenze, incontri  di  studio  o
seminari di interesse o con partecipazione internazionale; 
  l) partecipazione alle attivita' degli organismi internazionali nei
quali il Consiglio e' rappresentato; 
  m) relazioni  internazionali  comunque  connesse  con  le  funzioni
istituzionali del Consiglio e con le materie di specifico interesse e
competenza consiliare; 
  n) partecipazione dei Consiglieri agli incontri internazionali; 
  o) raccolta e catalogazione dei documenti e degli studi  realizzati
dal Consiglio nel settore internazionale.