Art. 22 
 
 
                         Atti del Consiglio 
 
  1. Il Consiglio delibera i  provvedimenti  indicati  dall'art.  10,
comma 1, numeri 1, 2, 4, 5 della legge 24  marzo  1958,  n.  195,  su
proposta della Commissione competente per materia. 
  2.   Analogamente   delibera   sulla   relazione   al    Parlamento
sull'amministrazione della giustizia, su  ogni  altra  richiesta  del
Parlamento in merito a eventuali udienze conoscitive, sulle richieste
di informazioni circa il funzionamento della giustizia e sull'invio a
tale scopo di propri componenti nelle sedi giudiziarie, nonche' sulle
nomine delle commissioni di esame, sui risultati e sulle  graduatorie
di concorsi e di esami e su ogni altro atto devoluto dalla legge alla
sua competenza.