Art. 22 Atti del Consiglio 1. Il Consiglio delibera i provvedimenti indicati dall'art. 10, comma 1, numeri 1, 2, 4, 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, su proposta della Commissione competente per materia. 2. Analogamente delibera sulla relazione al Parlamento sull'amministrazione della giustizia, su ogni altra richiesta del Parlamento in merito a eventuali udienze conoscitive, sulle richieste di informazioni circa il funzionamento della giustizia e sull'invio a tale scopo di propri componenti nelle sedi giudiziarie, nonche' sulle nomine delle commissioni di esame, sui risultati e sulle graduatorie di concorsi e di esami e su ogni altro atto devoluto dalla legge alla sua competenza.