Art. 24 Risoluzioni 1. Il Consiglio puo' adottare risoluzioni su quanto attiene all'esercizio delle proprie attribuzioni. Ogni componente puo' formularne richiesta al Comitato di presidenza, che l'assegna alla Commissione competente. 2. Le risoluzioni sono comunicate agli uffici interessati e, salvo diversa decisione motivata, ne e' data pubblicazione ai sensi dell'art. 35. Alle risoluzioni le Commissioni e tutte le articolazioni consiliari si attengono, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, sinche' non siano state modificate con successiva risoluzione.