Art. 24 
 
 
                             Risoluzioni 
 
  1.  Il  Consiglio  puo'  adottare  risoluzioni  su  quanto  attiene
all'esercizio  delle  proprie  attribuzioni.  Ogni  componente   puo'
formularne richiesta al Comitato di presidenza,  che  l'assegna  alla
Commissione competente. 
  2. Le risoluzioni sono comunicate agli uffici interessati e,  salvo
diversa  decisione  motivata,  ne  e'  data  pubblicazione  ai  sensi
dell'art.  35.  Alle  risoluzioni   le   Commissioni   e   tutte   le
articolazioni   consiliari   si   attengono,   nell'esercizio   delle
rispettive attribuzioni,  sinche'  non  siano  state  modificate  con
successiva risoluzione.