Art. 25 Circolari e direttive. Criteri di buona redazione degli atti consiliari 1. Le circolari e le direttive sono emanate, negli ambiti di competenza del Consiglio, dal Vicepresidente, in conformita' alla delibera del Consiglio, per dare esecuzione o interpretazione alla legge e ai regolamenti, nonche' per fornire criteri di orientamento sull'esercizio delle attribuzioni e della discrezionalita' del Consiglio. 2. Ogni atto approvato dal Consiglio risponde ai requisiti di omogeneita', semplicita' e chiarezza della sua formulazione; si ispira ai criteri di semplificazione e riordino in testi unici di tutta la disciplina relativa alle materie di competenza del Consiglio.