Art. 25 
 
 
          Circolari e direttive. Criteri di buona redazione 
                        degli atti consiliari 
 
  1. Le circolari e  le  direttive  sono  emanate,  negli  ambiti  di
competenza del Consiglio, dal  Vicepresidente,  in  conformita'  alla
delibera del Consiglio, per dare esecuzione  o  interpretazione  alla
legge e ai regolamenti, nonche' per fornire criteri  di  orientamento
sull'esercizio  delle  attribuzioni  e  della  discrezionalita'   del
Consiglio. 
  2. Ogni atto approvato  dal  Consiglio  risponde  ai  requisiti  di
omogeneita', semplicita'  e  chiarezza  della  sua  formulazione;  si
ispira ai criteri di semplificazione e riordino  in  testi  unici  di
tutta  la  disciplina  relativa  alle  materie  di   competenza   del
Consiglio.