Art. 26 Deliberazioni delle Commissioni 1. Il Consiglio puo' assegnare alle Commissioni, secondo la loro rispettiva competenza, compiti di studio, di documentazione, di elaborazione di risoluzioni e proposte su affari puntuali e circoscritti, stabilendo che esse formulino propri indirizzi, per la cui definitiva approvazione delibera, comunque, l'Assemblea plenaria. 2. Le Commissioni, previa deliberazione del Consiglio che indica principi e criteri direttivi per esse vincolanti, possono adottare deliberazioni aventi a oggetto atti di mero indirizzo su attivita' di loro competenza. Tali deliberazioni sono depositate presso la segreteria generale secondo le forme procedimentali previste dall'art. 36, comma 3. Esse diventano definitive se, entro dieci giorni dalla comunicazione del deposito, non ne viene chiesta, anche da un solo consigliere, la rimessione all'Assemblea plenaria. 3. In ogni caso, quando reputa che la deliberazione, adottata dalla Commissione ai sensi del comma 2, non rispetta i limiti fissati dal Consiglio, il Vicepresidente inserisce d'ufficio la pratica all'ordine del giorno dell'Assemblea plenaria per l'adozione della determinazione finale.