Art. 26 
 
 
                   Deliberazioni delle Commissioni 
 
  1. Il Consiglio puo' assegnare alle Commissioni,  secondo  la  loro
rispettiva competenza,  compiti  di  studio,  di  documentazione,  di
elaborazione  di  risoluzioni  e  proposte  su  affari   puntuali   e
circoscritti, stabilendo che esse formulino propri indirizzi, per  la
cui definitiva approvazione delibera, comunque, l'Assemblea plenaria. 
  2. Le Commissioni, previa deliberazione del  Consiglio  che  indica
principi e criteri direttivi per esse  vincolanti,  possono  adottare
deliberazioni aventi a oggetto atti di mero indirizzo su attivita' di
loro  competenza.  Tali  deliberazioni  sono  depositate  presso   la
segreteria  generale  secondo  le   forme   procedimentali   previste
dall'art. 36, comma 3. Esse  diventano  definitive  se,  entro  dieci
giorni dalla comunicazione del deposito, non ne viene chiesta,  anche
da un solo consigliere, la rimessione all'Assemblea plenaria. 
  3. In ogni caso, quando reputa che la deliberazione, adottata dalla
Commissione ai sensi del comma 2, non rispetta i limiti  fissati  dal
Consiglio,  il  Vicepresidente   inserisce   d'ufficio   la   pratica
all'ordine del giorno dell'Assemblea plenaria  per  l'adozione  della
determinazione finale.