Art. 27 
 
 
               Pubblicita' delle sedute del Consiglio 
 
  1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. 
  2. Quando  ricorrono  motivi  di  sicurezza,  ovvero  quando  sulle
esigenze  di  pubblicita'  prevalgono  ragioni  di  salvaguardia  del
segreto della indagine penale o di tutela  della  riservatezza  della
vita privata del magistrato o di terzi, in particolare  nel  caso  di
trattamento di dati sensibili, l'esclusione della  pubblicita'  della
seduta o di parti di essa e' deliberata  su  proposta  delle  singole
Commissioni o di almeno tre componenti del Consiglio. La delibera che
esclude  la  pubblicita'  e'  adottata  in   assenza   di   pubblico,
immediatamente prima  dell'esame  della  questione  alla  base  della
richiesta e con la maggioranza pari a due terzi dei voti  validamente
espressi. 
  3. L'esclusione della pubblicita' della seduta o di parti  di  essa
comporta l'allontanamento del pubblico dalla sala ove  si  svolge  la
seduta e la cessazione delle riprese televisive, della registrazione,
della trasmissione radiofonica o di ogni altra forma  di  pubblicita'
contestuale in diretta. 
  4. Quando la seduta e'  pubblica,  l'accesso  della  stampa  e  del
pubblico puo' essere limitato a locali separati collegati all'aula da
impianti audiovisivi a circuito chiuso. Il  Vicepresidente  determina
le  modalita'  e  le  limitazioni  d'accesso  in   conformita'   alle
indicazioni di massima del Consiglio.