Art. 27 Pubblicita' delle sedute del Consiglio 1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. 2. Quando ricorrono motivi di sicurezza, ovvero quando sulle esigenze di pubblicita' prevalgono ragioni di salvaguardia del segreto della indagine penale o di tutela della riservatezza della vita privata del magistrato o di terzi, in particolare nel caso di trattamento di dati sensibili, l'esclusione della pubblicita' della seduta o di parti di essa e' deliberata su proposta delle singole Commissioni o di almeno tre componenti del Consiglio. La delibera che esclude la pubblicita' e' adottata in assenza di pubblico, immediatamente prima dell'esame della questione alla base della richiesta e con la maggioranza pari a due terzi dei voti validamente espressi. 3. L'esclusione della pubblicita' della seduta o di parti di essa comporta l'allontanamento del pubblico dalla sala ove si svolge la seduta e la cessazione delle riprese televisive, della registrazione, della trasmissione radiofonica o di ogni altra forma di pubblicita' contestuale in diretta. 4. Quando la seduta e' pubblica, l'accesso della stampa e del pubblico puo' essere limitato a locali separati collegati all'aula da impianti audiovisivi a circuito chiuso. Il Vicepresidente determina le modalita' e le limitazioni d'accesso in conformita' alle indicazioni di massima del Consiglio.