Art. 29 Pubblicita' delle sedute delle Commissioni 1. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche. 2. La Commissione puo' disporre, in via del tutto eccezionale, che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento di singole sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi. Di tale determinazione viene data dalla Commissione comunicazione, prima di ogni seduta, al Comitato di presidenza. 3. Per la trattazione dinanzi alle Commissioni competenti delle pratiche riguardanti il conferimento di uffici direttivi e semidirettivi, ovvero l'assegnazione di piu' posti di un medesimo ufficio pubblicati con un unico bando, la pubblicita' di singole sedute e' disposta su richiesta anche solo di un terzo dei suoi componenti, fermi restando i presupposti previsti dal comma 2. 4. In ogni caso la pubblicita' delle sedute delle Commissioni e' preclusa nei casi previsti dall'art. 27, comma 2.