Art. 29 
 
 
             Pubblicita' delle sedute delle Commissioni 
 
  1. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche. 
  2. La Commissione puo' disporre, in via del tutto eccezionale,  che
la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo  svolgimento
di singole sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.
Di tale determinazione viene data  dalla  Commissione  comunicazione,
prima di ogni seduta, al Comitato di presidenza. 
  3. Per la trattazione dinanzi  alle  Commissioni  competenti  delle
pratiche  riguardanti  il  conferimento   di   uffici   direttivi   e
semidirettivi, ovvero l'assegnazione di piu'  posti  di  un  medesimo
ufficio pubblicati con un unico  bando,  la  pubblicita'  di  singole
sedute e' disposta su richiesta anche  solo  di  un  terzo  dei  suoi
componenti, fermi restando i presupposti previsti dal comma 2. 
  4. In ogni caso la pubblicita' delle sedute  delle  Commissioni  e'
preclusa nei casi previsti dall'art. 27, comma 2.